Famiglia

Handicap, Consulta limita diritto allo studio

La Federazione degli insegnanti di sostegno denuncia una sentenza della Corte costituzionale e scrive alla Moratti.

di Giampaolo Cerri

La Federazione Associazioni Di Docenti per l’Integrazione Scolastica-Fadis scrive al ministro Letizia Moratti denunciando una sentenza della Corte costituzionale in materia di disabilità e di diritto allo studio. «La Corte costituzionale con la sentenza n. 266 del 6 luglio 2001 ha limitato la frequenza di un alunno in situazione di handicap nelle scuole comuni al compimento del diciottesimo anno?, scrive il professor Nicola Quirico. ?La sentenza trae origine dal ricorso di un genitore che ha visto rifiutare l?iscrizione del proprio figlio disabile alla classe seconda media, per l?anno scolastico 1998/99, da un preside di scuola media in quanto il medesimo aveva già compiuto il diciottesimo anno di età. E? una sentenza che non convince, come afferma l?avvocato avvocato Salvatore Camaioni ?laddove viene meno al dovere di illustrare compiutamente il contenuto precettivo degli artt.34 e 38 Cost. a cui dovevano essere ragguagliate le norme ordinarie impugnate di incostituzionalità, secondo un iter logico-giuridico ineludibile. La Corte invece ha fornito una lettura ragionata delle norme impugnate ripercorrendone le motivazioni politico-legislative ma senza spiegare in che modo queste norme sarebbero conformi al dettato costituzionale (di cui ha omesso di esporre il contenuto). In altre parole, poiché l’art.34 Cost. prescrive che l’istruzione inferiore sia obbligatoria per almeno otto anni senza apparenti limiti di capacità né di età, la Corte Costituzionale avrebbe dovuto chiarire perché il percorso formativo obbligatorio degli handicappati si debba arrestare al compimento del diciottesimo anno di età anche se non è stato completato il periodo minimo di otto anni quando l’art.34 Cost. sembra non porre limiti al riguardo? Secondo il parere dei giudici l?alunno in situazione di handicap dopo il compimento del diciottesimo anno mantiene il diritto al proseguimento dell?istruzione nei corsi per adulti. Tali corsi per adulti sono stati previsti dall’ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 che dispone ?che in ogni distretto scolastico, o gruppi di distretti, possano essere istituiti dai Provveditori agli Studi, eventualmente di intesa con Enti locali ed altri enti, Centri territoriali permanenti per l’istruzione e formazione degli adulti. Presso tali centri possono essere istituiti corsi per persone sprovviste del titolo di studio di scuola elementare o media o che intendano recuperare forme di analfabetismo di ritorno o comunque acquisire il riconoscimento di crediti formativi. L’art. 4 comma 6 prevede espressamente che “la piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata nel rispetto dell’attuale quadro normativo” quindi ad esempio attraverso l?assegnazione di un docente per l?attività di sostegno specializzato. Ad oggi tale norma ha trovato scarsa applicazione su tutto il territorio nazionale per le persone adulte normodotate ed è praticamente inesistente in tali corsi la presenza di persone in situazione di handicap. Ci auspichiamo che la sentenza trovi risposte adeguate ed impegni precisi da parte del nuovo ministro all?Istruzione, Università e Ricerca Letizia Moratti nel predisporre percorsi adeguati anche nei corsi per adulti per le persone in situazione di handicap».


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