Non profit

Una onlus non può fare solo fundraising

La raccolta fondi non può essere l’unica attività di un’associazione che vuole configurarsi con non lucrativa di utilità sociale, va collegata a un’attività principale

di Carlo Mazzini

Vorrei avere informazioni circa le norme che regolano la richiesta e la concessione del riconoscimento giuridico di una associazione onlus di fundraising. Livia M. (email) Risponde Carlo Mazzini Il quesito contiene sua insaputa una precondizione non pacifica; cerchiamo, cioè, di capire se il fine istituzionale (fundraising) della costituenda onlus sia in linea con quanto richiesto dal decreto legislativo n. 460/97. La norma, all?articolo 10, riporta i requisiti necessari per ottenere la qualifica di onlus. Al comma 1, lettera a) sono indicati gli undici settori tassativi di attività svolgibili e tra questi non viene menzionato il fundraising. Il medesimo articolo vieta poi la possibilità di svolgere attività diverse da quelle espressamente elencate, a eccezione delle attività a esse direttamente connesse; intende, per tali, sia le attività analoghe a quelle istituzionali, e indirizzate a chiunque anche a chi non è ?svantaggiato?, sia le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, cioè attività che siano integrative e funzionali a queste ultime, che sotto l?aspetto materiale si concretizzino in operazioni di completamento o di migliore fruibilità. Come chiarito dalla Risoluzione n. 75 del 21/05/01 l?attività connessa non deve potersi configurare come attività commerciale esercitabile anche separatamente dall?attività istituzionale. L?attività di fundraising può inserirsi in questa categoria, ma deve obbligatoriamente collegarsi a un?attività principale: la Circolare del Ministro delle Finanze n. 168/E del 26 giugno ?98, dichiara che l?attività di reperimento di fondi non può costituire un?autonoma attività, ma deve svolgersi nel contesto dell?attività istituzionale e in stretta connessione con quest?ultima. In sintesi, potete costituire un?associazione di fundraising, ma essa non potrà qualificarsi come onlus. Il riconoscimento giuridico per le persone private, sino a dicembre disciplinato dalle norme del Codice Civile, risulta ora regolato dal Dpr. n. 361 del 10 febbraio 2000. Sulla base della nuova normativa, la domanda di riconoscimento deve essere presentata al Prefetto della provincia in cui ha sede l?organizzazione. Nel caso in cui l?ente operi nell?ambito di una sola regione e nelle materie attribuite alla regione, la competenza sulla procedura rimane affidata alla regione. L?autorità che concede il riconoscimento, procede automaticamente anche all?iscrizione nei registri appositamente creati in prefettura e in regione. Con la nuova procedura l?acquisto della personalità giuridica avviene a seguito dell?iscrizione nei predetti registri, che acquistano la funzione di pubblicità costitutiva. Il termine massimo previsto per la conclusione della procedura è di 120 giorni. Se, allo scadere, non viene data alcuna comunicazione motivata, il richiedente può instaurare un procedimento per inadempimento dell?amministrazione all?obbligo di provvedere.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA