Welfare

Testo unico per i diritti delle mamme in carcere

Lo ha presentato ieri la relatrice Samperi. Polemica sugli stranieri. Dibattito in aula previsto per il 28 giugno

di Sara De Carli

La relatrice Marilena SAMPERI (PD) ha presentato un testo unificato per le tre pdl recanti “Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”, in discussione alla Commissione Giustizia della Camera. I provvedimenti in esame sono iscritti nel calendario dei lavori dell’Assemblea a partire dal 28 giugno, a condizione che la Commissione ne abbia concluso l’esame.

L’articolo 1 prevede che Il comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare è disposta presso una casa famiglia protetta, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis , nel quale caso la custodia cautelare è disposta in carcere. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta presso una casa-famiglia protetta. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni».

L’articolo 2 disciplina il diritto dei genitori detenuti a far visita al figlio minore di dieci anni malato, e ad accompagnarlo nelle visite specialistiche. La pena detentiva per le madri di minori sotto i dieci anni dovrà essere scontata (articolo 3) al proprio domicilio.

L’articolo 6 precisa che il giudice, dinanzi a detenuti immigrati madri di figli minori di tre anni, che dovrebbero essere espulse al termine della pena, «può disporre la revoca del decreto di espulsione, ovvero inibirne l’adozione qualora accerti che la permanenza corrisponde all’interesse del minore, che lo stesso è inserito nel tessuto sociale nel territorio italiano e, in ogni caso, che l’espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psico-fisico del minore». Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa.

Antonio Di Pietro (Idv) ha espresso «preoccupazioni sull’incidenza della disciplina in esame sulle norma in materia di immigrazione ed espulsione».


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