Welfare

Invalidità anche all’immigrato senza carta di soggiorno

La sentenza recentissima della Corte Costituzionale

di Sara De Carli

L’assegno di invalidità non può essere subordinato al possesso della carta di soggiorno. Lo ha dichiarato la Corte costituzionale con la sentenza 187/2010, depositata in data 28 maggio (leggi qui l’intero testo). La pensione di invalidità civile è dunque erogabile anche agli stranieri regolarmente soggiornanti e non solo a quelli titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Questa sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Il pronunciamento della Consulta è stato sollecitato dalla Corte di appello di Torino, in seguito al ricorso di una cittadina romena regolarmente residente in Italia che, pur essendo stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, in base a una percentuale accertata dell’80%, poi aggravatasi fino al 90%, si era vista negare l’assegno d’invalidità civile, in quanto non titolare di carta di soggiorno. Nel giudizio era intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o infondata la questione.

Redattore della sentenza per la Corte costituzionale è stato il giudice Paolo Grossi.


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