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Novità sui contributi delle cooperative

Tra gli obblighi delle cooperative vi è il pagamento della quota relativa alle ispezioni ordinarie.Recenti disposizioni del ministero del Lavoro modificano le regole

di Giulio D'Imperio

Pubblichiamo un articolo del nostro esperto di diritto del lavoro, Giulio D?Imperio, sulle ultime disposizioni del ministero del Lavoro relative alle istruzioni per il pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie nelle cooperative.

Uno degli obblighi delle cooperative è il pagamento biennale della quota relativa al contributo dovuto per le ispezioni ordinarie. E, per il biennio 2001-2002, il ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha diramato due disposizioni: a) D. M. datato 9 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n.100 del 2 maggio 2001; b) Circolare Ministero del Lavoro n.50 datata 11 maggio 2001.
Con il decreto sono state rese note le modalità per quantificare il contributo che ogni singola cooperativa deve versare; mentre la circolare si è limitata a riassumere il contenuto del precedente provvedimento. Per quanto riguarda il versamento relativo agli importi per il biennio 2001-2002 le novità introdotte sono numerose.
Le novità. Esaminando il decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale è possibile evidenziare una serie di novità: a) un incremento percentuale dell?importo contributo dovuto pari al 10%; b) un incremento relativo all?importo dovuto dalle cooperative sociali che in base a quanto previsto dall?articolo 3 della L. 381/1991 devono essere assoggettate a ispezione annuale; c) il versamento minimo di importo pari a 440mila lire oltre alle dovute maggiorazioni in particolari casi per le cooperative che decidono il loro scioglimento oltre che per le strutture che si sono iscritte nel registro imprese nell?anno 2000, oppure nel biennio 2001-2002; d) l?introduzione degli importi in euro; e) il calcolo del contributo in base al fatturato previsto dall?articolo 2 del D.M. 9 aprile 2001, che dovrà essere stabilito in base al valore della produzione disciplinato dall?articolo 2425 del codice civile.
L?importo del contributo dovuto dalle cooperative per il biennio 2001/2002 varia a seconda sia del capitale sociale della cooperativa sia del numero di soci della stessa. Pertanto all?articolo 1 del D.M. del 9/3/01 sono stati previsti i seguenti importi:
1) 440mila lire, pari a 227,24 Euro, per cooperative con numero di soci non superiore a 100, o aventi un capitale versato non superiore a 500mila lire o un fatturato non superiore a 1 miliardo di lire;
2) 1 milione e100mila lire, pari a 568,10 Euro, per cooperative con numero di soci superiore a 100 e non superiore a 1000, o un capitale versato superiore a 500mila lire e non superiore a 2 milioni, o un fatturato superiore a 1miliardo di lire e non superiore a 4 miliardi;
3) 2 milioni e 200mila lire, pari a 1136,21 Euro, per cooperative con numero di soci superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a 2 milioni di lire o un fatturato superiore ai 4 miliardi di lire e non superiore a 30 miliardi;
4) 3 milioni e 630mila lire, pari a 1874,74 Euro, per cooperative con un fatturato superiore a 30 miliardi di lire.
Gli importi appena riportati subiranno delle maggiorazioni quando il versamento viene effettuato da cooperative sottoposte per legge alle ispezioni annuali. In questi casi è prevista una maggiorazione del 30 per cento per le cooperative sociali, del 50 per cento per le altre cooperative, tranne che per le cooperative del settore edile iscritte all?Albo, ma che non hanno mai avviato o realizzato un programma edilizio.
Ecco come effettuare il versamento del contributo. La cooperativa che deve pagare il contributivo per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001-2002 dovrà, come negli anni precedenti, versare l?importo corrispondente sul numero di conto corrente 11854015 intestato alla Tesoreria provinciale dello stato con sede a Viterbo. Il tempo massimo per effettuare il versamento previsto dal decreto ministeriale è pari a novanta giorni a partire dal 2 maggio 2001, data nella quale si è avuta la pubblicazione del D.M. in Gazzetta Ufficiale, cioè entro il 31 luglio 2001.
Le cooperative che non rispetteranno il termine stabilito per effettuare il versamento, oppure verseranno un importo inferiore al dovuto, si vedranno recapitare d?ufficio, dalle direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio, l?esatto importo da pagare maggiorato delle sanzioni previste per legge. Quando la cooperativa che ha ricevuto l?importo da versare dovesse ritenerlo inesatto, potrà inoltrare ricorso in carta legale al ministero del Lavoro, direzione generale della cooperazione, divisione I, tramite le competenti direzioni provinciali del lavoro. Sarà poi compito di questi uffici trasmettere il ricorso ricevuto, corredato sia delle notizie che della documentazione utilizzata per stabilire l?importo che della decisione presa. Differente è invece il destinatario dell?eventuale ricorso relativo all?iscrizione nei ruoli, che è la direzione provinciale del lavoro; mentre identiche sono le modalità per inoltrare il ricorso.
La cooperativa che, invece, ha versato il contributo dovuto e non aderisce ad alcuna organizzazione sindacale giuridicamente riconosciuta è tenuta a inviare via fax alla competente direzione provinciale del lavoro la seguente documentazione:
– copia della ricevuta del pagamento effettuato;
– la dichiarazione sottoscritta così come previsto dallo schema riportato dal decreto ministeriale del 9 aprile 2001, da cui è possibile evincere i parametri rilevati al 31 dicembre che sono stati oggetto di calcolo per stabilire l?importo da versare.
È stato infine previsto che per le cooperative di nuove costituzione, ove ogni singola direzione provinciale del lavoro lo riterrà opportuno, saranno informate delle disposizione relative al versamento degli importi contributivi tramite le modalità ritenute più idonee dalle stesse direzioni provinciali.

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