Politica
Meno Stato, più volontariato. Ritratto di una nuova assistenza
La Camera ha definito la prima bozza della nuova legge quadro sulle politiche di protezione sociale. Una norma chiave per il Terzo settore
di Alba Arcuri
Testo unificato della Legge quadro di riforma delle politiche di protezione sociale. Prima bozza.
Sono molte le novità introdotte dalla prima bozza di riforma dell?assistenza in Italia. Una riforma giunta in porto dopo ben 25 anni e che ora si presenta come un testo unificato di legge quadro per il riordino del settore.
Per cominciare cambia il nome. Non si parla più genericamente di assistenza ma di ?Politiche di protezione sociale?: il cambiamento riguarda non solo i singoli servizi, ma tutto quello che c?è a monte, ovvero l?organizzazione della gestione degli interventi.
Tra i punti salienti della riforma c?è infatti la nascita di un ministero della Solidarietà sociale (che vedrà ampliate le funzioni dell?attuale dipartimento), un piano triennale dei servizi di protezione sociale, l?istituzione di un osservatorio permanente per monitorare i fenomeni sociali, la costituzione di un sistema informativo dei servizi tra Stato, regioni e comuni, l?introduzione di un reddito minimo di inserimento (Rmi).
Nei cinque capitoli e trenta articoli di cui è costituita la bozza di legge viene anche ridisegnato il ruolo degli enti locali e del volontariato, il cui rapporto è ormai alla base degli interventi sul sociale.
Un?altra novità deriverà dal pieno riconoscimento del diritto all?assistenza sociale a tutti i cittadini stranieri temporaneamente presenti nel nostro Paese: a quelli appartenenti alla comunità europea, nonché ai cittadini extracomunitari, compresi i loro familiari, temporaneamente presenti in Italia per motivi di lavoro purché in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa del rinnovo.
Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il testo unificato della Legge quadro di riforma delle politiche di protezione sociale, di cui è stato relatore alla camera Elsa Signorino, dell?Ulivo.
1. Disposizioni generali
La finalità primaria è quella di fornire al cittadino e alle famiglie un sistema di protezione sociale per garantire a tutti i soggetti pari opportunità, per prevenire eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio sociale e umano, in particolare sviluppando e valorizzando l?autonomia della persona i rapporti sociali e la solidarietà comunitaria.
Gli interventi riguardano diversi settori: quello sanitario in primo luogo, ma anche le politiche di formazione, di istruzione e di avviamento o reinserimento nel mondo del lavoro.
I soggetti interessati saranno dunque i minori, gli anziani, i disabili, ma anche le famiglie, i tossicodipendenti, i giovani.
2. Gli organi competenti
Chi assolve a questo compito? Non solo i soggetti pubblici, ma anche il privato sociale è coinvolto nell?organizzazione dell?assistenza. Allo Stato spetta la definizione di livelli essenziali di protezione sociale (in sostanza, fornisce le linee guida), alle Regioni spetta invece la programmazione a livello locale degli interventi, ai Comuni singoli e associati la realizzazione delle prestazioni, adottando le forme associative e gestionali previste dalla legge 142 del ?90 e la legge 59 del ?97. Il privato sociale (le organizzazioni Onlus, il volontariato, la cooperazione, gli enti di patronato, le organizzazioni sindacali e di tutela dei diritti dei cittadini) provvederà all?offerta dei servizi.
3. Il ministero della Solidarietà sociale
Viene istituito il ministero della Solidarietà sociale a cui sono demandate anche le funzioni già svolte dal ministero dell?Interno e dall?Inps relative alla concessione di pensioni sociali a invalidi civili, ciechi e sordomuti e ai cittadini privi di reddito che ne hanno diritto.
Inoltre il neonato ministero predisporrà programmi per le politiche giovanili, il sostegno di anziani, disabili, famiglie e la rimozione del disagio sociale, anche in collaborazione con i ministeri della Sanità, della Pubblica istruzione e del Lavoro.
4. Diritto alle prestazioni sociali
Viene abolito il domicilio di soccorso, mentre il diritto alle prestazioni derivanti da tale istituto è sostituito dal diritto di cittadinanza.
Hanno diritto all?assistenza tutti i cittadini italiani e stranieri, comunitari ed extracomunitari e loro familiari, residenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso, o in attesa di rinnovare, il permesso di soggiorno. I servizi verranno elargiti dando priorità a chi ha più bisogno. Chi ne usufruirà è tenuto a contribuire al costo dei servizi, in base ai mezzi di cui dispone.
5. Le prestazioni essenziali
Compito dello Stato sarà la definizione dei servizi ?essenziali?, che dovranno essere garantiti uniformemente su tutto il territorio: al primo posto, l?istituzione del reddito minimo di inserimento (Rmi), un contributo offerto dallo Stato per prevenire e rimuovere condizioni di povertà e di incapacità temporanea o permanente di produrre reddito. È diretto dunque ai disoccupati di lunga data e con difficoltà di trovare una nuova occupazione, agli anziani e agli invalidi.
Sono inoltre definiti ?essenziali? gli interventi di assistenza, consulenza e orientamento atti a eliminare un disagio sociale per le famiglie, gli ex detenuti, gli emarginati, i tossicodipendenti.
6. Un osservatorio permanente
Nell?ambito della conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano viene istituita una Commissione nazionale per le politiche Sociali, che, oltre agli esponenti delle amministrazioni locali, prevede la presenza dei ministri della Solidarietà sociale, del Tesoro e della Sanità. La commissione avrà la funzione di verificare la realizzazione della pianificazione nazionale e di fornire gli indirizzi in materia di volontariato.
Il monitoraggio dei fenomeni sociali verrà invece affidato a un Osservatorio permanente, istituito per effettuare valutazioni sulla qualità della vita dei cittadini, sulla povertà, i problemi della famiglia e dei minori, l?integrazione sociale dei portatori di handicap, le varie forme di emarginazione e di disagio. L?Osservatorio permanente si potrà avvalere della collaborazione dell?Osservatorio nazionale per il volontariato e di organismi analoghi.
7. Sistema informativo dei servizi sociali
Nascerà una rete informativa telematica a cui potranno accedere Stato, Regioni e Comuni: un sistema informativo dei servizi sociali (Siss) che assicurerà una conoscenza precisa e puntuale dei bisogni sociali e dei servizi disponibili sul territorio.
La conoscenza tempestiva dei dati permetterà di coordinare nel modo migliore gli interventi, di gestire programmi adeguati e di coordinare le strutture sanitarie e formative con le politiche dell?occupazione e del territorio.
8. Registro regionale delle istituzioni private e di volontariato
In ogni Regione, oltre al registro delle organizzazioni di volontariato (di cui all?art. 6 della legge 266/91), verrà istituito un registro a cui potranno iscriversi gli enti privati e del volontariato sociale, che intendano esercitare attività socioassistenziali e concorrere alla realizzazione della rete dei servizi. Potranno essere accreditate associazioni, fondazioni, istituzioni private anche a carattere cooperativo, dotate o meno di personalità giuridica.
Il registro sarà articolato in sezioni secondo la natura associativa, le finalità economiche e lo stato patrimoniale delle organizzazioni, e specificherà la presenza o meno dello scopo di lucro.
Alla gestione e all?aggiornamento del registro provvederanno le regioni, che dovranno anche accertare i requisiti di chi chiede l?iscrizione. Verrà tenuto conto della qualità delle prestazioni, della qualificazione del personale, dell?efficienza organizzativa e operativa, in base agli standard fissati dalle leggi regionali.
Potranno inoltre ottenere l?iscrizione al registro gli organismi che adotteranno per i propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di categoria.
9. Gli interventi per i non autosufficienti
La legge prevede un canale privilegiato per i soggetti non autosufficienti, i particolare per quelli definiti «totalmente dipendenti».
Si tratta, in quest?ultimo caso, di portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale, minori di 18 anni o maggiorenni, che non siano in grado di provvedere autonomamente a se stessi e che necessitano di assistenza continua.
Per consentire a questi soggetti di restare il più possibile nel loro ambiente di vita (e soprattutto nel proprio domicilio), verranno concesse, in appoggio alla famiglia, prestazioni di assistenza tutelare o buoni di servizio per acquisirle. Inoltre, per compensare lo stato di dipendenza dei soggetti non autosufficienti (in particolare disabili e anziani), sono previste prestazioni a carattere assistenziale, sanitario e di protezione sociale, che verranno integrate con il reddito minimo di inserimento ed altri emolumenti economici.
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