Non profit

Anche lo stipendio è “non profit”

In una risoluzione ministeriale del 2002 l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto che il limite del 20% di maggiorazione per i salari e i compensi rispetto a quanto stabilito dai Ccnl del settore po

di Antonio Cuonzo

Mi occupo del reclutamento dei collaboratori di una ong. Sono in contatto con un geologo che sarebbe interessato a lavorare per noi in un progetto di sviluppo. Attualmente è impiegato in una multinazionale. Pur interessato a cambiare, non vorrebbe diminuire di molto il suo stipendio. Che è molto alto. Come onlus di diritto abbiamo dei limiti da rispettare? V.M. (email) Nell?ambito della legislazione specifica sulle onlus (dlgs n. 460/97) molti hanno cominciato a scontrarsi con i limiti di operatività. Tra questi, quelli che hanno sempre evidenziato maggiori difficoltà di definizione, prima interpretative (dove è che finisce l?attività istituzionale e comincia quella connessa?) e poi operative (come si calcola la prevalenza dell?una rispetto all?altra attività?) – e per questo maggiori preoccupazioni per gli amministratori – sono sempre state le attività connesse e il loro ?volume d?affari?. Ma anche questi limiti, oggi, abbiamo imparato a riconoscerli e a starne relativamente lontani seppure con amletici dubbi in merito a ciò che si possa e ciò che non si possa fare. Forse ancora in sottofondo, però, restano i limiti di operatività che riguardano la presunzione di distribuzione di utili riportata dal comma 6 del citato art. 10 e che si caratterizzano come disposizioni volte a evitare il rischio di elusività rispetto al divieto statutario di distribuzione di utili o avanzi di gestione tra i ?soci?. La disposizione esprime una presunzione relativa in merito alla distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione che nel modo più assoluto è vietata alle onlus. Sei specifiche circostanze, quelle del comma 6, che rappresentano, singolarmente considerate, casi in cui si presume che l?ente ha raggirato il divieto ?travestendo? in qualche modo gli utili da distribuire. La pena per aver violato le regole è sempre la stessa: la perdita della qualifica fiscale di onlus con le conseguenze fiscali del caso. Tra queste sei casistiche, però, quella più ostile risulta quella prevista alla lettera e) della citata disposizione, ipotesi questa che da sempre desta preoccupazione e sconcerto in quanto prevede che si presume ci sia distribuzione di utili quando vi sia: «la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche». Interessante al riguardo è stata la risoluzione ministeriale n. 294/E del 10 settembre 2002 (risposta a interpello) all?interno della quale l?Agenzia delle Entrate aveva chiaramente qualificato la disposizione in questione come ?norma antielusiva? rendendola di conseguenza superabile attraverso l?istituto dell?interpello (art. 37-bis, c. 8 del dpr 29 settembre 1973, n. 600) nel caso in cui vi fosse la provata necessità economica di corrispondere a un dipendente delle somme maggiori del tetto stabilito. Soluzione questa certo adottabile nel caso di personale altamente specializzato (come i ricercatori scientifici) ma di difficile successo quando le prestazioni professionali da acquisire siano comuni prestazioni di lavoro acquisibili con una certa facilità sul mercato del lavoro. Nella sostanza, quindi, il problema c?è e rimane di estrema difficoltà considerato anche che il ?tetto?stabilito dalla norma risulta, a volte, irrisorio e non superabile, ad avviso di chi scrive, se non accompagnato da diaboliche dimostrazioni contrarie. La conseguenza non può che essere un ulteriore e drastico freno alla necessaria, a mio avviso, professionalità del settore che richiede una specializzazione sempre maggiore ed uno sforzo operativo ?doppio? rispetto alle comuni realtà imprenditoriali: la duplicazione delle contabilità (quella complessiva e quella per le attività connesse) non rappresenta che l?esempio più evidente di una gestione estremamente difficile.


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