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Non vedenti, in arrivo fondi per i centri di riabilitazione

Cinque miliardi saranno affidati alle Regioni, un altro miliardo andrà all’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità

di Redazione

Convertita in legge (n. 284 del 28/8/97) la proposta (n. 874) sulle disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l?integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4/9/97, serie generale n. 206 (vedi anche Vita n. 21 del 24 maggio 1997).

Uno stanziamento di 6 miliardi l?anno, a partire dal ?97, sarà affidato all?Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e alle Regioni per realizzare e gestire centri di riabilitazione visiva.
Gli enti locali sono in attesa del decreto attuativo del ministro della Sanità, da emanare entro 60 giorni dall?entrata in vigore della legge sulla prevenzione e riabilitazione visiva dei ciechi pluriminorati, approvata il 31 luglio, che determinerà i criteri di ripartizione dei fondi (5 miliardi) e i requisiti organizzativi dei centri. Il restante miliardo sarà affidato all?Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, che si occuperà delle attività istituzionali.

La proposta di legge (n. 874) presentata da un gruppo di senatori dell?Ulivo il 2 luglio ?96 e oggi trasformata in legge, prevede inoltre un contributo annuo di 12 miliardi, a decorrere dal 1998, per le regioni che intendano realizzare centri o servizi di occupazione permanente e di sperimentazione per le attività lavorative con lo scopo di promuovere l?inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei non vedenti colpiti da ulteriori handicap. Anche in questo caso, gli enti locali dovranno attendere il decreto del ministro per la Solidarietà sociale, che stabilirà le modalità dei programmi pluriennali d?intervento da presentare per ottenere il contributo.

Lid, solo un gesto per comunicare
Camera: un gruppo di deputati dell?Ulivo e di Rifondazione comunista ha presentato il 15 luglio una proposta di legge (n. 4000), non ancora assegnata in commissione, per riconoscere la lingua italiana dei segni come quella ufficiale della comunità dei sordi.

La lingua dei segni (Lis) è la tecnica di comunicazione più usata dalle persone sorde perché la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini non udenti con le stesse tappe del linguaggio parlato.
In Italia, la prima ricerca sulla Lis è stata fatta negli anni Ottanta dal centro nazionale delle ricerche e a questo primo studio ne sono seguiti altri, portati avanti a stretto contatto con le comunità scientifiche di altri Paesi europei ed extra europei.
La proposta di legge (n. 4000), presentata il 15 luglio da un gruppo di deputati dell?Ulivo e di Rifondazione comunista, mira a riconoscere la Lis come la lingua della comunità dei sordi. Il provvedimento completa il quadro delle leggi in materia di assistenza e integrazione delle persone handicappate, da anni riferimenti fondamentali per l?insegnamento sociale, educativo e lavorativo delle persone sorde (vedi anche il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 sull?obbligo scolastico degli alunni non udenti).

Iva al 4 per cento per le case di cura
Senato: presentato il 17 luglio da Enrico Pelella dell?Ulivo un disegno di legge (n. 985) sulla riduzione dell?aliquota Iva per le spese di degenza di disabili gravi in case di cura private. Il provvedimento non è stato ancora assegnato in commissione.

Ridurre l?Iva al quattro per cento per le spese di degenza dei disabili gravi ricoverati in case di cura private. Il disegno di legge presentato da Enrico Pelella dell?Ulivo risponde alle esigenze dei portatori di handicap che necessitano del ricovero presso case di cura private, spesso l?unica alternativa possibile alle cure domiciliari e alle degenze nelle strutture pubbliche, di fatto limitate nel tempo.

Attualmente, l?agevolazione garantita ai disabili dalla legge n. 473 del ?94, (che consente di dedurre le spese mediche e quelle di assistenza nei casi di grave menomazione fisica per la parte che eccede le 500 mila lire) si traduce in uno sgravio fiscale del 27 per cento che però viene assorbito in gran parte dall?incidenza dell?Iva.

Il reato di tortura entrerà nel codice
Senato: non è stato ancora assegnato in commissione il disegno di legge n. 2701, presentato il 24 luglio 1997 dai Verdi Stefano Semenzato, Luigi Manconi e Maurizio Pieroni, sull?introduzione del reato di tortura nel codice penale.

Dalla dichiarazione universale dei diritti dell?uomo del 1948 alla convenzione dell?Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre ?84, si è formata una norma del diritto generale internazionale che vieta e condanna la tortura come crimine contro l?umanità.

L?Italia, che ha ratificato la convenzione Onu di New York, non ha però ancora adottato nessuna specifica misura legislativa e giudiziaria, come sarebbe formalmente obbligata a fare, nonostante l?Onu, nei rapporti sull?Italia del 1992 e 1995, abbiano invitato il nostro Paese a introdurre il reato di tortura nel codice penale.

La mancata previsione legislativa di questo specifico reato impedisce di punire alcuni fatti, come le torture che causano lesioni personali guaribili in 20 giorni e per le quali non sia stata presentata querela, che l?Italia ha invece l?obbligo internazionale di reprimere (vedi il caso Somalia). In altre parole, nel nostro ordinamento non sono punibili quelle lesioni che causano gravi sofferenze fisiche non lasciando tracce evidenti o che provocano conseguenze psicologiche devastanti. Il disegno di legge prevede l?introduzione del reato di tortura nel codice penale con un?apposita norma, di un solo articolo, che stabilisce pene detentive dai 4 ai 20 anni per chiunque infligga sofferenze fisiche o psichiche a un?altra persona, al fine di intimorirla o di ottenere informazioni o confessioni.

Maternità, novità per le lavoratrici
Camera: nuove norme a difesa della maternità. All?esame della commissione Lavoro, in sede referente, una proposta di legge (n. 3871) presentata il 17 giugno da Forza Italia finalizzata a rendere meno gravosa la maternità per le donne lavoratrici.

In Italia la mancanza di una politica di sostegno alla maternità e all?infanzia e la carenza di strutture pubbliche assistenziali contribuisce a rendere particolarmente difficile la condizione della lavoratrice madre. Un gruppo di deputati di Forza Italia ha presentato una proposta di legge diretta a migliorare l?attuale normativa che, pur risultando avanzata rispetto alla legislazione degli altri Paesi e alle indicazioni della direttiva del Consiglio europeo (92/85 del 19 ottobre 1992), non risponde appieno alle esigenze delle donne in gravidanza.

Il provvedimento consentirà di far slittare il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro da due mesi prima della data del parto e tre mesi dopo la medesima, a un mese prima e quattro mesi dopo.
I datori di lavoro privati avranno la possibilità di assumere personale a tempo determinato in sostituzione a partire da non più di tre mesi prima dell?inizio dall?astensione obbligatoria pre-parto. L?obiettivo è doppio: consentire un più agevole passaggio di consegne e concedere ai sostituti un?occasione di lavoro più lunga. Il padre lavoratore avrà poi diritto all?assenza dal lavoro anche nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, equiparando così il trattamento previsto per le lavoratrici dipendenti.

Più garanzie sulla custodia cautelare
Senato: una nuova legge per riformare la procedura di custodia cautelare. Il provvedimento (n. 2678), presentato il 16 luglio scorso da alcuni senatori di Forza Italia, è ora all?esame della commissione Giustizia in sede referente.

Difendere il diritto alla presunzione d?innocenza. Questo il principio, sancito dalla nostra Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell?uomo, cui è ispirato il disegno di legge presentato da Forza Italia al Senato. Il provvedimento introduce nel codice penale, con l?articolo 291-bis, il contraddittorio fra le parti prima dell?emissione dell?ordinanza di carcerazione preventiva. Il giudice, infatti, prima di pronunciarsi sulla custodia cautelare dell?indagato, dovrà entro 48 ore dal fermo provvisorio valutare gli elementi forniti da accusa e difesa, fissando un?udienza per il confronto diretto delle parti.
Sarà così possibile valutare l?effettiva necessità della richiesta del pubblico ministero, scoraggiando l?uso disinvolto di una misura restrittiva della libertà personale e garantendo al cittadino il diritto alla presunzione d?innocenza.

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