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Iraq: Costituzione, ecco i punti principali

Federalismo e Islam come "fonti principali" della legislazione, ma il testo prevede "libertà di culto".

di Chiara Brusini

Ecco i principali punti del testo del progetto di Costituzione sul quale oltre 15,5 milioni di iracheni sono stati chiamati a pronunciarsi sabato 15 ottobre. La nuova Costituzione istituisce il federalismo, prevede che l’Islam sia “una fonte principale” della legislazione e riconosce la libertà di credo e di culto. Il testo potrà essere emendato, in un periodo di quattro mesi, da una commissione formata dal Parlamento eletto con il voto del 15 dicembre. PRINCIPI FONDAMENTALI: “La Repubblica dell’Iraq è uno stato federale, unitario, indipendente e totalmente sovrano, il cui sistema è repubblicano, parlamentare, democratico e questa Costituzione garantisce l’unità dell’Iraq” (art.1); – Baghdad è la sua capitale (art.11); – “L’Iraq è un Paese multietnico, multireligioso e multiconfessionale. Fa parte del mondo islamico ed è un membro fondatore e attivo della Lega Araba, di cui rispetta lo Statuto” (art.3). RELIGIONE: L’Islam è la religione ufficiale dello stato, e “una fonte principale” della legislazione. Non è consentito approvare alcuna legge che sia in contrasto con ‘i punti fermi delle norme dell’Islam’ (thawabit ahkam al Islam). Non è consentito approvare alcuna legge che sia in contrasto con i principi della democrazia. Non è consentito approvare alcuna legge che sia in contrasto con i diritti e le libertà fondamentali menzionate nella costituzione (art.2, 1). – La Costituzione garantisce la libertà di culto per i seguaci di ogni religione o setta, che sono inoltre liberi di amministrare i loro beni, i loro affari religiosi, e le loro istituzioni religiose, cosa che ‘è regolata per legge’ (art.41). LINGUA: “Le due lingue ufficiali del paese sono l’arabo e il curdo”. Altre minoranze (ad esempio, i turcomanni, gli assiri, gli armeni) hanno diritto a educare i propri figli nella lingua madre. Qualunque regione o provincia ha il diritto di assumere come ulteriore lingua ufficiale qualsiasi altra lingua locale, se questo viene deciso dalla maggioranza dei suoi abitanti in un referendum generale (art.4) FEDERALISMO: “Il sistema federale della Repubblica di Iraq è composto da una capitale, regioni e province decentrate, e amministrazioni locali” (art.112); – “La Costituzione, una volta attuata, riconoscerà la regione del Kurdistan e il suo governo regionale (ovvero il Kurdistan Regional Goverment – Krg) come regione federale. Essa riconoscerà come tali anche le nuove regioni che verranno create secondo le sue disposizioni” (art.113); – “le misure specifiche per creare le nuove regioni verranno stabilite con una legge approvata dal Parlamento entro un periodo non superiore a 6 mesi dalla data della sua prima seduta, e a maggioranza semplice dei membri presenti” (art.114); – “Una o più province hanno il diritto di formare una regione attraverso un referendum” (art.115); – “i governi regionali hanno il diritto di esercitare il potere legislativo, esecutivo e giudiziario secondo le disposizioni di questa costituzione, a eccezione delle competenze esclusive dei poteri federali in essa esposti” (art.117); – per quanto riguarda le province che non si sono organizzate in regione, a esse vengono conferiti poteri amministrativi e finanziari ampi, in modo da metterle in grado di amministrare i loro affari secondo il principio del decentramento amministrativo” (art.118). POTERE LEGISLATIVO: “L’Assemblea nazionale è composta da un numero di membri nella proporzione di un seggio ogni 100mila abitanti. I suoi membri rappresentano il popolo iracheno nella sua totalità. La durata della legislatura è di quattro anni. La legge elettorale si prefigge lo scopo di raggiungere una rappresentanza femminile non inferiore al 25 percento” (art.47, 54). EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE: il Parlamento eletto il 15 dicembre formerà una “commissione rappresentativa delle principali componenti della società, che avrà per missione di presentare, in un periodo di quattro mesi, delle raccomandazioni su possibili emendamenti”. – “Le raccomandazioni dovranno essere presentate una sola volta e saranno adottate una volta votate a maggioranza semplice” dal parlamento, e convalidate attraverso referendum (art.122). POTERE ESECUTIVO: “Il Potere Esecutivo è composto dal Presidente della Repubblica e dal Consiglio dei Ministri” (art.63); il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e il simbolo dell’unità nazionale, rappresenta la sovranità del Paese, è il garante della costituzione, della protezione dell’indipendenza dell’Iraq, della sua sovranità, della sua unità e dell’integrità del suo territorio, secondo le disposizioni della costituzione (art.64); – “Viene eletto dal Parlamento, fra i candidati, a maggioranza di 2 terzi dei suoi membri. Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza necessaria, avviene un ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, e viene proclamato presidente quello che ha ottenuto la maggioranza dei voti nel secondo scrutinio” (art.67); – “Il Presidente della Repubblica, entro 15 giorni dalla sua elezione, affida l’incarico di formare il governo al candidato del gruppo parlamentare più numeroso” (art.73); – “il Primo Ministro è il responsabile esecutivo diretto della politica generale dello Stato, e il comandante generale delle Forze Armate. E’ responsabile del Consiglio dei Ministri, di cui presiede le riunioni, e ha il diritto di rimuovere i ministri dall’incarico, con l’approvazione del Parlamento” (art.75). POTERE GIUDIZIARIO: “Il Potere Giudiziario è indipendente. Esso è rappresentato da tribunali di diverso tipo e grado, che emetteranno i loro verdetti secondo la legge” (art.84); – “il potere giudiziario federale è composto dal Consiglio Superiore della Magistratura, dalla Corte Suprema Federale, dalla Corte di Cassazione Federale, dall’Ufficio del Pubblico Ministero, dall’organo di supervisione della Magistratura e dagli altri tribunali federali, che sono organizzati secondo la legge” (art.86); – “La Corte Suprema Federale è composta da ‘un numero’ di giudici ed esperti di giurisprudenza islamica (fiqh) e di diritto laico. Il loro numero, il modo in cui verranno scelti e il funzionamento della corte verranno stabiliti con una legge approvata dal Parlamento a maggioranza di 2 terzi dei suoi membri” (art.89); – fra le competenze della Corte suprema federale, la supervisione sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti vigenti (art.90). RISORSE NATURALI: “Petrolio e gas sono di proprietà del popolo iracheno in tutte le regioni e le province del paese” (art.108); “il governo federale amministra il petrolio e il gas estratti dai giacimenti esistenti assieme ai governi delle regioni e delle province produttrici, a condizione che i proventi siano distribuiti in modo equo, in base alla distribuzione degli abitanti in tutte le parti del paese” (art.109). PARTITO BAATH: “Sono vietate tutte le entità o tendenze che abbraccino, istighino, giustifichino o diffondano il razzismo, il terrorismo o il takfir (dichiarazione di apostasia dei musulmani), o la pulizia etnica, e in particolare il Ba-ath di Saddam Hussein in Iraq e i suoi simboli, sotto qualunque denominazione, e non è permesso che questo sia parte del pluralismo politico in Iraq, e questo è regolato per legge” (art.7,1)


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