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Sanzioni amministrative indebite. Ecco come ottenere il rimborso

Le istanze riferite a tali somme devono essere presentate alla Direzione provinciale.

di Giulio D'Imperio

Il ministero del Welfare, con una nota dell?11 agosto 2005 (protocollo n. 2127) ha fornito chiarimenti circa le modalità di rimborso delle sanzioni amministrative versate indebitamente a causa di un errore o perché non dovute (versate all?Erario a titolo di sanzioni amministrative con il modello F23, che è utilizzato per il pagamento di imposte indirette e per i versamenti a favore di alcuni enti dell?amministrazione finanziaria). Possono essere recuperate le somme pagate indebitamente riferite ai seguenti casi: somma pagata per errore all?Erario; importo regolarmente pagato e successivamente ritenuto privo di valida causa; revoca in via amministrativa del provvedimento ispettivo, che ha come conseguenza immediata l?archiviazione del provvedimento. Le istanze di rimborso riferite a tali somme, da inoltrare in bollo, devono essere presentate alla Direzione provinciale del lavoro competente. La documentazione da presentare deve comprendere il provvedimento da cui si evince la natura indebita dell?importo versato, rilasciato dalla Direzione provinciale del lavoro; copia autentica della ricevuta del pagamento effettuato con il modello F23; copia della dichiarazione rilasciata dall?amministrazione centrale con cui si dichiara di non essere in possesso di uno specifico stanziamento di rimborso di importi erroneamente o indebitamente pagati (dichiarazione che, peraltro, dovrebbe essere fornita dalla Direzione del lavoro nel momento in cui invia l?attestazione alla Direzione provinciale dei servizi vari); la modalità di restituzione delle somme (assegno, bonifico, etc). Sono esentate dalla presentazione in bollo le istanze riferite al rimborso che scaturisca da una decisione giudiziale.


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