Non profit

Deduco o detraggo? Questo il dilemma

Il progetto della +Dai, -Versi ha la finalità primaria di trasferire il riconoscimento fiscale delle erogazioni liberali effettuate dall’ambito degli oneri detraibili all’ambito degli oneri deducibili

di Antonio Cuonzo

Ho salutato con favore la normativa che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali. Le nuove disposizioni si aggiungono e non sostituiscono le disposizioni agevolative (detrazioni e deduzioni) attualmente in vigore. Tuttavia, con la circolare n. 39/E, l?Agenzia delle Entrate ha esplicitamente chiarito che il contribuente che intende usufruire dell?agevolazione prevista dall?art. 14 della legge n. 80/05 non potrà usufruire delle altre agevolazioni. Ne deriva, allora, che per una stessa erogazione non si può usufruire di più agevolazioni (dedurla dal reddito ai sensi dell?art. 14, l. 80/2005, dedurla dal reddito ex art. 10, comma 1, lett. g, del dpr n. 917/1986 e detrarla dall?imposta ex art. 15, comma 1, lett. i-bis, del dpr n. 917/1986), mentre è possibile per il contribuente utilizzare gli strumenti delle detrazioni e deduzioni conformemente ai limiti quantitativi stabiliti ad ogni singolo istituto (10% per le deduzioni ex l. 80/2005; detrazione fino a 2.065 euro o deduzione fino al 2% del reddito complessivo). Le conclusioni delle Entrate, a mio avviso, sono in contrasto con il principio ispiratore della nuova legge. Moreno C., email 1 La ?ratio? Gentilissimo lettore ho letto con attenzione le sue notazioni e le trovo, per certi versi interessanti ma, mi perdonerà, non ineccepibili. Il progetto della +Dai, -Versi ha avuto, sin dalla sua origine, la finalità primaria di trasferire il riconoscimento fiscale delle erogazioni liberali effettuate dall?ambito degli oneri detraibili (sottratti cioè dall?imposta) all?ambito degli oneri deducibili (sottratti dalla base imponibile). La proposta di legge mirava essenzialmente ad attuare un meccanismo per cui le somme che il soggetto donante non trattiene per sé, ma destina ad altri per fini meritevoli, vanno sottratte dal reddito imponibile anziché andare a concedere un semplice ?sconto? (il 19% di quanto erogato e con un tetto massimo) delle imposte da versare. In questo senso, la +Dai -Versi si poneva ovviamente come un sistema alternativo ai precedenti meccanismi di detrazione (innanzitutto) e di deduzione. 2 Il decreto 35 Negli anni che hanno separato, poi, la genesi della +Dai -Versi dall?approvazione del decreto legge 35/2005, era emerso, quale maggior ostacolo, la «perdita di gettito erariale» che una deduzione potenzialmente molto ampia avrebbe causato. Perciò, le modifiche al progetto iniziale andarono a limitare la potenziale perdita da parte del Fisco (fu introdotto il tetto di 70mila euro e un apposito comma 3, a salvaguardia delle deduzioni operate dalle imprese). Quanto sopra basterebbe, a mio avviso, a far ritenere alternativi, nelle intenzioni del legislatore, gli attuali sistemi di detrazione e deduzione e la +Dai-Versi. Ma questa, viste le dettagliate analisi del nostro lettore, non credo possa essere la sola giustificazione. La disposizione da prendere in considerazione, ovviamente solo dopo aver letto il primo comma dell?art. 14 del dl 35/2005 (convertito con la l. 80/2005), è quella del comma 6 dello stesso articolo, fulcro della questione, che così recita: «In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge». Le interpretazioni possibili, a mio avviso, potrebbero essere: a) le erogazioni liberali (il loro ammontare complessivo) che hanno le caratteristiche del primo comma, possono essere dedotte con questo sistema di deduzione o con il sistema complessivo delle altre disposizioni di legge in tema di deduzione e detrazione, ma mai con tutti e due (interpretazione, questa, fornita con la circolare 39/E del 2005); b) le erogazioni liberali (le singole erogazioni) che hanno le caratteristiche del primo comma possono essere dedotte con questo sistema di deduzione o con il sistema complessivo delle altre disposizioni in tema di deduzione e detrazione, ma mai con tutti e due. 3 Diverse letture La differenza tra le due interpretazioni è sostanziale e conduce, come evidenziato dal lettore, a risultati ben diversi: nel primo caso, per le erogazioni liberali effettuate nei confronti di più onlus, ad esempio, avendo queste le caratteristiche del primo comma dell?art. 14 citato, si dovrebbe decidere se dedurle tutte con questo sistema o se agire per tutte con le altre disposizioni di legge; nel secondo caso, invece, a fronte di diverse erogazioni (es. due onlus beneficiarie) della stessa tipologia, si potrebbe decidere il regime più favorevole per ogni singola erogazione effettuata. A sostegno della prima interpretazione mi sembra deponga, oltre alla ratio delineata in premessa, il fatto che il dato letterale della norma lasci intendere chiaramente che la non cumulabilità ha ad oggetto disposizioni diverse («?la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione?») per una tipologia di oneri («In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1?») piuttosto che per un singolo onere. 4 Per concludere A sostegno della seconda interpretazione, invece, potrebbe deporre la circostanza che il comma 1 dell?art. 14, a differenza di altre disposizioni sulla deducibilità dal reddito complessivo e della detraibilità dall?imposta (cfr. artt. 10 e 15 del Tuir), non contiene un apposito inciso volto a evitare la doppia deduzione di uno stesso onere («?, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, ?»): l?assenza dell?inciso avrebbe indotto il legislatore a inserire un apposito comma (il comma 6) volto a evitare il rischio di doppia deduzione di uno stesso onere. Ritengo che anche se così fosse, il legislatore ha volutamente utilizzato dei termini (forse per ragioni di gettito erariale) che amplierebbero il raggio d?azione del divieto di cumulo al fine di non vanificare il tetto massimo di deduzione di 70mila euro. Concludendo, ritengo che i ?sistemi? si rivelino alternativi, così come correttamente interpretato dall?amministrazione finanziaria.


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