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Per quelle in natura riferirsi al valore
La recente circolare 39/2005 trattando delle donazioni in natura ha citato le sole donazioni di beni, disinteressandosi di quelle di servizi
Un soggetto Ires produttore – per esempio – di cemento che doni cemento (donazione in natura) a una onlus può avvalersi dei limiti della recente legge n. 80/2005 (10% del reddito di impresa fino a 70mila euro) o resta invece vincolato a quelli molto più restrittivi di cui all?art. 13 dlgs 4/12/1997 n. 460, comma 2?
R.S.M. (email)
La recente circolare 39/2005 trattando delle donazioni in natura ha citato le sole donazioni di beni, disinteressandosi di – e a nostro parere pertanto escludendo – quelle di servizi.
Detto ciò, la norma non distingue tra beni alla cui produzione o commercio è diretta l?attività dell?impresa e altri beni, differenziandosi in ciò dalla previgente legge onlus (art. 13 cc 2, 3 e 4, dlgs 460/97) che consentiva la deducibilità (peraltro molto limitata) solo dei primi.
Pertanto si ritiene che almeno sotto il profilo Ires sia possibile per un?azienda dedursi la donazione di beni (di qualsiasi natura) fino al minore dei due limiti (10% o 70mila euro). Per capire quanto l?azienda (ma anche la persona fisica) ha donato, la stessa dovrà far riferimento al valore normale dei beni, desumibile dalle condizioni di mercato o da tariffari, listini ecc., o ancora da perizie.
Chi riceve la donazione dovrà emettere al donante una ricevuta contenente la descrizione analitica e dettagliata dei beni ricevuti in dono con l?indicazione dei singoli valori.
Ha collaborato Sandro Massi
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