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Costi del personale a favore di onlus

Ecco come dedurli in base alle norme

di Antonio Cuonzo

È possibile dedurre i costi del personale (sino allo 0,5%) utilizzati per prestazioni di servizi erogati alle onlus? Tale possibilità va considerata in aggiunta al c. 1 dell?art 100 del dpr n. 917/86 o rimane valida la cm 22/1/1999 E. 22/E/1998/205087?

La circolare citata, rettificando la precedente interpretazione ministeriale, chiariva che la deduzione (sino allo 0,5% dell?ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente) per i servizi erogati alle onlus, prevista dall?art. 65, c. 2, lett. c-septies (oggi art. 100, c. 2, let. i), non poteva rappresentare un ulteriore costo deducibile: secondo la circolare l?impiego di personale a favore di onlus avrebbe fatto venir meno l?inerenza di quel costo per l?attività del datore di lavoro. La disposizione citata avrebbe avuto solo la funzione di permettere la deduzione di quel costo, anche se non inerente. Nella circolare ministeriale si chiariva che non è possibile dedurre due volte lo stesso costo.

Differente questione è che l?art. 100, c. 1 del Tuir prevede che il datore di lavoro possa dedurre (anche qui con il limite dello 0,5%) le spese relative a opere o servizi, utilizzabili dai dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione e simili. Questa deduzione, estranea all?interpretazione ministeriale fornita nella circolare citata, rappresenta una spesa deducibile differente.

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