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Sms solidali, via l’Iva. Ora ci si regola cos

La risoluzione 124/E del 2005 ha esaminato il caso in cui un comitato effettua una raccolta pubblica di fondi attraverso l’innovativo (per il Fisco) strumento tecnico dell’Sms

di Antonio Cuonzo

La risoluzione 124/E del 2005 ha esaminato il caso in cui un comitato effettua una raccolta pubblica di fondi attraverso l?innovativo (per il Fisco) strumento tecnico dell?Sms, ovviamente con la necessaria collaborazione di un gestore di telefonia mobile.
La tecnica utilizzata in queste raccolte fondi, premettiamo, ci sembra alquanto semplice: l?utente che vuole donare (nel caso di specie al comitato) del denaro in beneficenza, non deve far altro che inviare dal suo telefonino un Sms ad uno specifico numero messo a disposizione del gestore di telefonia mobile.
Per ogni Sms ricevuto, il gestore di telefonia mobile verserà nelle casse del comitato una cifra stabilita a priori (solitamente 1 euro) e provvederà ad addebitare, ad ogni singolo utente, l?importo donato al comitato.
Al riguardo, il primo passo da cui muove la risposta dell?Agenzia è la distinzione dei rapporti in gioco:
? utente telefonico/comitato;
? comitato/gestore telefonico;
? utente telefonico/gestore telefonico.

1 Utente/comitatoIn merito al primo rapporto l?Agenzia delle Entrate ha chiarito che, essendo il gestore telefonico solo e soltanto un tramite attraverso il quale si realizza la raccolta fondi ed agendo questo con un mandato con rappresentanza conferitogli dal comitato, il citato rapporto tra utente telefonico e comitato risulta essere diretto e, configurandosi in una erogazione liberale di denaro, non sconta l?Iva ai sensi di quanto disposto dall?art. 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/1972.

La conseguenza pratica per quanto espressamente interpretato dall?Agenzia delle Entrate è che, se l?utente decide di donare 1 euro in beneficenza, nelle casse del comitato ci dovrà finire 1 euro non dovendo queste somme scontare alcuna imposizione Iva.

2 Comitato/gestore
In merito al secondo rapporto (comitato/gestore telefonico), il rapporto si configura, come detto, attraverso un mandato con rappresentanza, nel caso specifico gratuito, il quale però risulta anche esso fuori dal campo di applicazione dell?Iva, più che per la sua gratuità, in virtù del fatto che l?operazione (la raccolta di 1 euro, dice l?Agenzia) non è di importo tale (25,82 euro) da far sorgere lo stesso il presupposto impositivo, così come richiede l?art. 3, comma 3 del citato Dpr 633/1972. Anche in questo rapporto, quindi, l?Iva c?entra ben poco.

3 Utente/gestore
Addebito in bolletta
Quanto all?ultimo e, a nostro avviso, più complicato rapporto (utente telefonico/gestore telefonico) l?Agenzia pone un?ulteriore distinzione tra utenti con addebito in bolletta ed utenti con carta telefonica prepagata.

Con riferimento ai primi (bolletta), si ipotizzano due tecniche di riaddebito a seconda che vi sia o meno un?anticipazione finanziaria da parte del gestore telefonico: se questo versa l?importo nelle casse del comitato e poi lo addebita in bolletta all?utente, si tratta di un?anticipazione in nome e per conto del cliente, quindi esclusa dalla base imponibile Iva in virtù dell?art. 15 del Dpr 633/1972; nel caso in cui il gestore non anticipa nulla ma si limita a rigirare al comitato i soldi che ha già addebitato ed incassato dal cliente, si torna al rapporto diretto tra utente telefonico e comitato, precedentemente analizzato.

In tutti e due i casi, quindi, il gestore addebita l?importo in bolletta, senza applicazione di Iva, e versa lo stesso importo nelle casse del comitato.

4 Utente/gestore
Il caso delle carte prepagate
L?ultimo caso analizzato nella risoluzione (utenti con carta prepagata), richiede qualche premessa tecnica in quanto riteniamo sia, causa la sua maggiore diffusione tra il pubblico, il vero responsabile delle perplessità sul tema.

Per le carte telefoniche prepagate, l?Iva ha un sistema di applicazione particolare, diverso da quello comune, identificato dagli addetti ai lavori come sistema c.d. monofase: l?Iva sul servizio erogato viene preventivamente versata dal gestore telefonico al Fisco avendo poi il servizio, sul mercato, un prezzo di vendita ( ?Iva inclusa?) che includerà sia il costo del servizio sia l?Iva anticipatamente versata dal gestore telefonico.

Tutto ciò significa che il gestore telefonico, all?atto dell?immissione in commercio delle c.d. schede prepagate, versa anticipatamente all?Erario l?Iva e la recupera attraverso la vendita del servizio ad un prezzo che contiene anche la stessa Iva.

Venduta la ?ricarica?, il gestore telefonico si trova ad avere un debito nei confronti dei suoi utenti (non è un caso che per loro si chiami comunemente ?credito telefonico?) sdoppiato tra il costo del servizio, ?Iva esclusa?, anticipatamente pagato dal cliente e l?Iva sul servizio non ancora prestato (solo dopo aver reso il servizio, riteniamo, il gestore recupera effettivamente l?Iva).

Ad ogni telefonata effettuata od SMS inviato, il gestore provvederà a decurtare il debito verso il cliente per la parte di costo del servizio utilizzato e per la parte di Iva connessa a quel costo.

A tal riguardo, la risoluzione dell?Agenzia ha chiarito che nel momento in cui l?utente telefonico dona parte di quel suo ?credito telefonico? a favore del comitato, trattandosi di un?erogazione di denaro (e non della fruizione di un servizio), l?Iva non va applicata con la conseguenza che, ci permettiamo di aggiungere, si dovrà rideterminare la base imponibile su cui il gestore ha anticipato l?Iva, versandola all?Erario, e l?ha, poi, riaddebitata all?utente telefonico.

Tutto ciò vuol dire che, quando un utente telefonico con scheda prepagata decide di inviare un Sms a favore del comitato, il suo credito residuo dovrebbe decurtarsi dell?importo donato in beneficenza (es. 1 euro), nelle casse del comitato dovrebbe finire l?importo intero (es. 1 euro) ed il gestore telefonico dovrebbe richiedere al Fisco la restituzione dell?Iva inclusa in quell?importo (es. 17 centesimi di euro).

In tal senso appare chiara l?indicazione interpretativa fornita in chiusura dall?Agenzia delle Entrate la quale ha asserito che «tuttavia, la società telefonica è titolata a recuperare il corrispondente importo dell?Iva già versata con le modalità e nei termini di legge».

C?è da chiedersi a questo punto se, in relazione alle campagne di raccolta già effettuate, a fronte di quel credito della società telefonica verso il Fisco, qualcuno ha un debito nei confronti degli enti non profit beneficiari delle raccolte.

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