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Un SMS più solidale

Dal 12 agosto le raccolte fondi tramite messagini sui cellulari non saranno più soggette a tassazione. Finalmente accolto l’appello di Vita

di Paolo Manzo

Finalmente! Dal 12 agosto scorso, le donazioni effettuate tramite sms, tutte e non solo quelle che finanziano la ricerca scientifica (come scritto erroneamente sul Sole 24 ore del 13 agosto 2005), sono esenti dall?Iva. Lo ha stabilito l?Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 124/E in risposta a un interpello del Comitato Telethon Fondazione onlus. Il primo segnale era stato dato in occasione della raccolta fondi per la tragedia dello tsunami che ha visto protagoniste le compagnie telefoniche Vodafone, Tim, Wind e 3. Allora il governo, evitando di passare alla storia per ?speculare? su puri e semplici atti solidaristici, aveva deciso di non incassare l?Iva sui denari versati dagli italiani, circoscrivendo però i casi alle raccolte per catastrofi ambientali. Ora, invece, l?Agenzia delle Entrate rende definitiva quella scelta. Lo scorso 8 gennaio, nel pieno della raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite del Sud-Est asiatico, Salvo Pettinato, membro dell?Agenzia delle onlus, dalle colonne di Vita aveva lanciato questo appello: «Nel prendere atto con soddisfazione della scelta del governo di detassare dall?Iva gli sms solidali in questa grave occasione, ci sentiamo di spronare a una visione politica più coraggiosa e finalmente necessaria, che sappia uscire dalle logiche dell?emergenza e della casualità per proporre misure semplici e strutturali di incoraggiamento della generosità del popolo italiano». Ovvio che ora Pettinato saluti la decisione con grande soddisfazione: «Ci fa piacere che la strada della semplicità tecnica di questa scelta che allora prospettammo, sia stata perseguita sino all?eliminazione dell?imposta». Ecco cosa recita la risoluzione: «Ai sensi dell?articolo 2, terzo comma, lettera a), del dpr n. 633 del 1972 (cessione di denaro) ai sensi dell?articolo 3, comma 3 si ritiene che tale prestazione, in ragione della sua gratuità, possa considerarsi esclusa dall?ambito di applicazione dell?Iva ». «In particolare», sottolinea ancora l?Agenzia, «occorre precisare che nel caso di addebito tramite bolletta telefonica l?importo corrispondente alla erogazione effettuata dall?utente non concorrerà a formare la base imponibile Iva». Qualora invece l?utente telefonico utilizzi una scheda prepagata, «va rilevato che l?importo pagato all?atto dell?acquisto della ricarica costituisce, a tutti gli effetti, il corrispettivo di una prestazione telefonica pagata anticipatamente e che la relativa imposta è già stata versata all?Erario dalla società telefonica. In questa ipotesi, l?ammontare (di uno o due euro) che l?utente intende devolvere, dovrà essere tutto devoluto al donatario non profit». Spetterà poi alla compagnia telefonica recuperare l?Iva precedentemente versata nelle casse dello Stato.


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