Non profit
Le donazioni alla ricerca privata
Le modifiche apportate dalla legge per i soggetti privati che promuovono la ricerca scientifica, hanno portato come risultato a un quadro complesso della deducibilità delle erogazioni.
Ho cercato di seguire attentamente tutta l?evoluzione della + Dai -Versi. Mi sono rimasti però alcuni dubbi in merito al tema ricerca scientifica. Nel dl 35/05 cosa si prevede esattamente? È vero che la normativa privilegia la ricerca svolta da enti pubblici a discapito di quella svolta dal non profit? Gianni L. (email)
In via preliminare, il legislatore ha inteso dedicare un?attenzione particolare alla ricerca scientifica attuata da soggetti pubblici, favorendo solo in parte i soggetti privati non profit che – come noto – ricoprono un importante ruolo in tale campo.
Per i soggetti pubblici è stata prevista la deducibilità piena (senza limiti sul reddito complessivo dichiarato dall?erogatore) delle donazioni in denaro effettuate a favore delle seguenti istituzioni:
? università
? fondazioni universitarie
? istituzioni universitarie pubbliche
? enti di ricerca pubblici
? enti di ricerca vigilati dal ministero dell?Istruzione, dell?università e
  della ricerca
? Istituto superiore di sanità
? Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
? enti parco regionali e nazionali
La deducibilità opera tanto a favore del donatore persona fisica, quanto nel caso di donazione effettuata da soggetto Ires.
Per i soggetti privati che promuovono la ricerca scientifica, le modifiche apportate dalla legge hanno portato a un quadro complesso della deducibilità delle erogazioni.
In concreto, vediamo ora quali sono i soggetti che possono beneficiare delle donazioni deducibili e i limiti di deducibilità in capo agli erogatori:
A) Erogazione effettuata da persona fisica
  a. Fondazione onlus, Associazione di promozione sociale a carattere nazionale: minor limite tra il 10% del reddito complessivo dichiarato e 70mila euro
B) Erogazione effettuata da soggetto Ires
  a. Fondazione onlus, Associazione di promozione sociale a carattere nazionale: minor limite tra il 10% del reddito complessivo dichiarato e 70mila euro
  b. Fondazione onlus: limite maggiore tra 2.065,83 euro e il 2% del reddito complessivo dichiarato
  c. Fondazione, Associazione e Comitato (con personalità giuridica) che abbia quale esclusiva finalità la ricerca scientifica: 2% del reddito complessivo dichiarato
  d. Fondazione e Associazione (con personalità giuridica) che abbia quale oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica: deducibilità illimitata se l?ente rientra tra quelli individuati da dpcm ancora da emanare.
Come è noto, nel campo delle donazioni dai soggetti Ires, il doppio limite del 10% e dei 70mila euro favorirà soprattutto le piccole aziende, alle quali il limite (tuttora vigente) del 2% andava realmente troppo stretto.
Di contro, per le aziende di media/grande dimensione (con redditi maggiori a 3,5 milioni di euro), il mantenimento del limite del 2% porta notevoli vantaggi; ancora maggiori vantaggi sono portati dalla previsione – ad oggi ancora inattuata – della deducibilità senza limiti prevista per quegli enti (associazioni, fondazioni, anche onlus, comunque riconosciuti) che verranno ricompresi in un apposito ?elenco? di futura emanazione da parte del presidente del Consiglio dei ministri.
Permane, è bene qui ricordarlo, l?obbligo per le onlus di costituirsi con la veste di fondazione (riconosciuta) per svolgere attività di ricerca scientifica, ad eccezione, si ritiene, per quelle di diritto – ong e volontariato.
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