Non profit

I fondi del Mae sono pignorabili?

Una domanda molto complessa e delicata perché sull’argomento specifico non vi sono normative cogenti.

di Redazione

Avrei bisogno di sapere se sono pignorabili i fondi erogati dal ministero degli Affari esteri finalizzati alla realizzazione di un progetto di cooperazione allo sviluppo. Lettera firmata Il quesito che ci è giunto in redazione e che affrontiamo in questa pagina riguarda una questione di particolare delicatezza, quella relativa allo stato patrimoniale di una ong e alla sua esposizione debitoria. Riportiamo la risposta del nostro esperto, che può rappresentare un primo spunto di discussione sul tema. Premettendo che la questione prospettataci è notevolmente complessa e richiederebbe pertanto una disamina particolarmente approfondita della concreta fattispecie, si può osservare quanto segue. L?articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (la norma di riferimento del settore, intitolata «Nuova disciplina della cooperazione dell?Italia con i Paesi in via di sviluppo») stabilisce, ai primi due commi, che «l?attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate» e che «gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del ministero degli Affari esteri una relazione previsionale e programmatica del ministro contenente fra l?altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento». A tale riguardo, occorre precisare che né la citata legge né il codice civile e quello di procedura civile forniscono regole o indicazioni in relazione alla possibilità o meno di sottoporre a espropriazione forzata i finanziamenti menzionati dalla disposizione sopra citata o, più in generale, i fondi di pubblica provenienza. Tanto premesso, si osserva che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la mera provenienza ?pubblica? di somme di danaro si rivela un elemento inidoneo a giustificare l?impignorabilità delle somme medesime (Cassazione civile, sezione I, 7864/1997; così anche Cassazione civile, sezione I, 247/1999 e Cassazione civile, sezione I, 14847/2000; per la giurisprudenza di merito, Tribunale di Bergamo 8 giugno 2001). Sotto un punto di vista squisitamente procedurale, è stato affermato che le questioni sulla pignorabilità delle somme non incidono sull?esperibilità del procedimento esecutivo dinanzi al giudice ordinario, restando deducibili dal debitore esecutato con l?opposizione contemplata dall?art. 615, cod. proc. civ. (confronta Cassazione, Sezioni unite, n. 9407/87). Da quanto sopra esposto, si può ragionevolmente presumere, con le opportune cautele e salvo ulteriori approfondimenti, che: la natura pubblica dei fondi erogati all?ente non può costituire impedimento al soddisfacimento del diritto del creditore e dunque non comporta l?impignorabilità dei medesimi: infatti, una volta che le citate somme si siano tradotte in denaro, queste non si distinguono più, nelle casse dell?ente, rispetto ad entrate di natura privatistica; in assenza di un provvedimento normativo o amministrativo che stabilisca espressamente l?impignorabilità dei fondi erogati dal ministero degli Affari esteri per la realizzazione di un progetto di cooperazione allo sviluppo, non intravediamo specifici ostacoli in ordine alla possibilità di sottoporre i medesimi ad espropriazione forzata. di Antonio Cuonzo

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