Economia
Sportass non piace ma è obbligatoria
Il decreto interministeriale del 17 dicembre 2004, che impone lassicurazione obbligatoria alla Sportass, è ancora oggetto di forti discussioni.
Ho letto che al Senato è stata presentata una mozione per chiedere l?abolizione della Sportass, cosa che mi parrebbe molto positiva. Tuttavia, nel frattempo, cosa comporta l?assicurazione a questo ente?
Federico L. (email)
Accolto con preoccupazione dalle società sportive dilettantistiche, il decreto interministeriale del 17 dicembre 2004 (G.U. n. 97 del 29 aprile 2005) impone alle società sportive dilettantistiche l?obbligo di assicurare atleti, tecnici e dirigenti alla Sportass.
Il provvedimento è tuttora oggetto di forti discussioni, al punto che il 22 giugno scorso, come accenna anche il nostro lettore, è stata presentata in Senato una mozione che impegna il governo a soprassedere alla sua entrata in vigore (prevista per il primo luglio 2005) e a ripristinare quanto deliberato nella legge n. 289 del 27 dicembre 2002, che prevedeva l?abolizione della Sportass.
In attesa di sviluppi, vediamo cosa dispone il discusso decreto. È previsto un vitalizio a partire da un?invalidità superiore al 35% e fino al 60%, mentre per i casi di invalidità fino al 35% l?indennizzo è da erogare in un?unica soluzione. Non assicurare un tesserato comporta una sanzione pari a 30 volte l?importo del premio previsto. I soggetti che una società sportiva dilettantistica è obbligata ad assicurare sono gli atleti, i dirigenti e i tecnici tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e negli enti di promozione sportiva. Per quanto riguarda gli atleti disabili dilettanti, dovranno essere emanate particolari disposizioni, poiché per loro occorre individuare condizioni particolari di assicurazione tenendo conto del grado e della specificità della disabilità dell?atleta oltre che della tipologia dell?attività sportiva praticata.
Gli assicurati saranno coperti in caso di infortunio inteso come «l?evento improvviso di causa non violenta che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell?assicurato». Esso deve verificarsi durante l?attività sportiva (atleti) o nello svolgimento della funzione (tecnici e dirigenti) per cui si risulta essere stati tesserati.
La polizza copre l?assicurato anche quando l?infortunio si verifica in una località compatibile con la direzione che occorre percorrere per recarsi dalla propria residenza a quella in cui si deve svolgere l?attività sportiva, e in orari che avrebbero permesso di giungere in tempo utile per lo svolgimento dell?attività assicurata e viceversa. La polizza copre l?assicurato sia che il mezzo sia suo sia nel caso risulti essere alla guida del mezzo o passeggero.
Gli infortuni sono coperti da assicurazione Sportass quando l?assicurato è stato tesserato in data anteriore a quella in cui l?infortunio si è verificato e sono stati rispettati gli obblighi del pagamento del premio assicurativo. La denuncia di infortunio deve essere presentata o dall?infortunato o dai suoi aventi causa entro 15 giorni dalla data in cui è avvenuto il sinistro. È necessario che l?apposito modello di denuncia sia compilato in ogni sua parte e risulti essere controfirmato dal rappresentante legale della società sportiva dilettantistica dove risulta tesserato l?infortunato, che si assume l?intera responsabilità sui dati riportati nel modello stesso.
Non potrà essere considerata alcun tipo di denuncia di infortunio se sono scaduti i termini di prescrizione previsti dal comma 2 dell?articolo 2952 del codice civile. L?assicurato ha possibilità di presentare ricorso al consiglio direttivo della Sportass in merito: alle cause e conseguenze dell?infortunio; alla regolarità amministrativa della pratica d?infortunio.Tale ricorso deve essere depositato entro quindici giorni dalla comunicazione che si intende contestare presso la sede dell?ente. Per qualunque controversia è competente il foro di Roma.
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