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Volontariato/Ddl Competitività: adottato testo base

Le Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio hanno approvato il testo presentato dai relatori. Entro il 20 giugno in discussione in Aula

di Benedetta Verrini

La questione sui fondi del volontariato e sul ruolo dei Csv potrebbe arrivare molto presto in discussione in Assemblea a Montecitorio. Il primo giugno le Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio hanno proseguito l’esame del disegno di legge C.5736 Governo, recante Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (rel. per la I Commissione Saia, AN; rel. per la V Commissione Crosetto, FI) adottando, quale testo base per il seguito dell’esame, il testo predisposto dai relatori. La Conferenza dei presidenti di gruppo potrebbe disporne l’inizio dell’esame in Assemblea già a partire da lunedì 20 giugno 2005. Entro il 14, è stato fissato il limite per la presentazione di emendamenti da parte dei componenti delle commissioni. Il passaggio del provvedimento che più interessa il non profit, come è noto, riguarda le modifiche alla legge 266/1999 nel solo passaggio relativo alla distribuzione dei fondi al volontariato (art.15 legge 266). Nel nuovo testo adottato dalle commissioni, l’articolo relativo è diventato il 18. Ecco il testo: Art. 18. (Volontariato sociale). 1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondi speciali di ambito territoriale regionale»; b) all’articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme: a) nella misura del 50 per cento in favore del fondo speciale di cui all’articolo 15-bis, costituito presso l’ambito territoriale regionale in cui gli enti hanno sede legale; b) nella misura del 30 per cento in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti; c) nella misura del 20 per cento in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere a) e b). Con proprio decreto, sentiti l’Osservatorio nazionale per il volontariato e l’Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo fra i fondi speciali costituiti nell’ambito territoriale regionale, tenuto conto, tra l’altro, della dotazione dei fondi costituiti nell’ambito territoriale regionale, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione»; c) all’articolo 15, il comma 3 è abrogato; d) dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis. – (Comitati di gestione). – 1. Per ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati ai comitati di gestione dagli enti di cui all’articolo 15, nonché gli importi attribuiti sulla base della ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all’articolo 15, comma 2, lettera c). Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore al 50 per cento per i centri di servizio di cui all’articolo 15-ter, e nella misura restante per le spese di attività di cui al comma 4, lettere g) e h), e di funzionamento del comitato di gestione. 2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, organismo di natura privatistica, composto da: a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia; b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali o provinciali in materia; c) un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; d) sette membri nominati dagli enti di cui all’articolo 15; e) un membro nominato dall’Associazione delle casse di risparmio italiane; f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia. 3. Il comitato di gestione resta in carica tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. Il comitato di gestione può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti. 4. Il comitato di gestione: a) istituisce, con provvedimento motivato, i centri di servizio di cui all’articolo 15-ter nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati; b) istituisce l’elenco regionale dei centri di servizio, e ne pubblicizza l’esistenza; c) iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a); d) esercita il controllo e adotta sanzioni nei loro confronti; e) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio; f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al 50 per cento delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti; g) ripartisce annualmente tra le organizzazioni di volontariato, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, anche in forma associata, tramite i centri di servizio, le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l’importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali; h) assegna le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l’importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, al fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, per la realizzazione di progetti presentati dagli enti e dalle organizzazioni privati di cui all’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, iscritti nei registri di cui all’articolo 6 della presente legge, ed approvati dall’Ufficio nazionale del servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome. Art. 15-ter. – (Centri di servizio per il volontariato). – 1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività. 2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. 3. Le modalità di attuazione delle norme di cui agli articoli 15, 15-bis e al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delegato al coordinamento del Servizio civile nazionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4. Alle spese per il funzionamento dei comitati di gestione e dei centri di servizio si provvede con le risorse individuate con il decreto del Ministro del tesoro dell’8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997». 2. L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nel medesimo articolo a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.


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