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Impresa sociale: in corso la discussione alla Camera

Il testo dello stenografico della discussione in corso: questa mattina è stata esaurita la discussione generale

di Benedetta Verrini

E’ ripresa questa mattiana alle 9.30 alla Camera dei deputati la discussione del disegno di legge-delega sull’impresa sociale (già approvato dalla Camera in prima lettura e modificato dal Senato, ddl. 3045-B). Vi riportiamo, di seguito, il testo dello stenografico della discussione in corso: questa mattina è stata esaurita la discussione generale. (Discussione sulle linee generali – A.C. 3045-B) PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato. Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente. Il relatore, onorevole Falanga, ha facoltà di svolgere la relazione. CIRO FALANGA, Relatore. Signor Presidente, l’Assemblea è oggi chiamata ad esaminare in seconda lettura il disegno di legge n. 3045-B recante delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale, già approvato dalla Camera e successivamente modificato dal Senato. Si tratta di un provvedimento di particolare importanza sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo giuridico. Esso nasce dall’esigenza di sistemare in maniera organica un variegato numero di soggetti giuridici che operano nel nostro paese pur in mancanza di una qualificazione giuridica ben definita. Il fenomeno del terzo settore è stato oggetto di una particolare attenzione anche nella passata legislatura (ricordiamo in proposito i lavori della Commissione affari sociali). L’ISTAT ha effettuato una serie di accertamenti rilevando che, nell’anno 2000, erano presenti nel nostro paese 221 mila istituzioni cosiddette non-profit (in quanto caratterizzate dalla mancanza di finalità lucrative), che in questo settore sono impegnati circa 630 mila lavoratori a tempo pieno ed operano 3 milioni 200 mila volontari. Il volume economico che caratterizza tali imprese sociali – sempre secondo un’indagine ISTAT – si aggira intorno ai 35 miliardi di euro. Dunque, si può affermare che tale sistema, nell’ultimo ventennio, è cresciuto in maniera notevole, al punto che un Governo non può non prestare ad esso attenzione. Il disegno di legge oggi in esame conferisce al Governo la delega per la disciplina di tale impresa sociale. In base ad una considerazione personale non ritengo che sia corretto nella generalità dei casi intervenire in una materia siffatta, con modifiche al codice civile e con l’introduzione di un nuovo modello societario, tramite l’istituto della delega. Tuttavia, devo anche dire che il provvedimento in oggetto, durante l’esame in prima lettura presso la Camera, ha avuto massima attenzione, anche per quanto riguarda quanto attiene alle proposte emendative presentate in Commissione da parte dell’opposizione. Tali proposte miravano essenzialmente a definire con estrema puntualità e chiarezza i limiti in cui dovrà operare il Governo nell’emanazione del decreto legislativo. Quindi, possiamo affermare che, ancorché nelle forme della delega, il provvedimento in oggetto è stato esaminato da parte della Commissione in maniera competente, attenta, puntuale, e meticolosa. Pertanto, ritengo che l’opposizione possa dare atto di ciò con onestà intellettuale anche in sede di esame in aula. Il Senato ha apportato una modifica che ha eliminato i benefici fiscali previsti dal testo, così come licenziato dalla Camera. In sostanza il Senato ha eliminato la possibilità per le imprese sociali di godere di benefici fiscali. A mio avviso tale modifica ha depauperato il provvedimento nella sua filosofia di fondo, ovvero quella di consentire alle imprese caratterizzate dal non profit di poter godere di benefici fiscali. È chiaro che, in seguito a tale impoverimento, della filosofia di base del provvedimento resta l’intervento civilistico, con l’introduzione scientifica di un nuovo modello societario che sarà caratterizzato ed accompagnato da regole diverse rispetto alla classica distinzione ancora in vigore nel nostro codice, tra gli enti di cui al libro primo e gli enti di cui al libro quinto del codice civile. Durante il riesame in Commissione non è stata data la possibilità di approfondire le modifiche apportate dal Senato, in quanto la Conferenza dei presidenti di gruppo ha inserito all’esame dell’Assemblea il provvedimento prima che l’iter dello stesso avesse avuto inizio in Commissione. Quindi, durante la scorsa settimana in un’unica giornata la II Commissione (Giustizia) ha dovuto aprire e chiudere il dibattito in merito, limitatamente alle parti modificate dal Senato. Pertanto, tale dibattito è risultato strozzato e non è stato reso possibile lo svolgimento di un’adeguata istruttoria che consentisse una riflessione sull’intervento modificativo, incisivo e forte, che il Senato ha apportato al testo. La delega prevede sostanzialmente quattro princìpi – quindi, quattro criteri – cui il Governo si dovrà attenere in sede di emanazione del decreto legislativo. Nel nostro codice civile dovrà essere inserito un nuovo modello societario; pertanto, il Governo dovrà dare qualificazione e dignità giuridica alle imprese che operano in tale settore e che tuttora non dispongono di una connotazione giuridica ben definita. Quindi, si dovrà dare dignità in proposito, creando un nuovo modello cosiddetto societario. Si tratta infatti di un nuovo modello societario, cui va data una vera e propria connotazione di istituto giuridico da inserire nel nostro ordinamento civilistico. La delega prevede il divieto di redistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali ad amministratori e a persone fisiche e giuridiche (partecipanti, collaboratori o dipendenti) al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all’attività dell’impresa. Si prevede che gli eventuali utili vengano reinvestiti o comunque vadano ad accrescere il capitale della società. Inoltre, debbono essere precisate le caratteristiche e i vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione. La delega reca norme relative all’iscrizione nel registro delle imprese, delineando dunque gli oneri tipici e le attività che debbono essere svolte dagli amministratori e dai soggetti responsabili delle imprese sociali. Essa prevede inoltre (in tal senso ho sottolineato che la delega è puntuale, in quanto suggerisce tutti gli aspetti che il Governo deve esaminare) disposizioni sulla rappresentanza in giudizio, sulla definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza e sugli organi di controllo. Dunque, con la delega, come ho osservato poc’anzi, il Parlamento fornisce al Governo tutti i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi nell’adozione dei decreti legislativi. Il nuovo modello societario dovrà essere inserito nel nostro codice in modo coordinato con gli istituti vigenti, ed è dunque previsto un intervento di coordinamento tra le nuove norme e quelle attualmente in vigore, tenendo conto, per la verità, che negli ultimi dieci anni vi è stata una serie di provvedimenti che hanno tentato di regolamentare questo nuovo settore. Si è trattato di provvedimenti significativi, come ad esempio l’abrogazione della normativa riguardante gli enti di assistenza e beneficenza e le norme relative ai rapporti con gli altri paesi e al diritto internazionale. Dunque, nell’adozione dei decreti legislativi il Governo dovrà tenere conto di tali provvedimenti, già vigenti. Si tratta di una sistemazione organica, necessaria in quanto è attualmente vigente una serie di leggi speciali: ricordo, fra le altre, la legge sulla cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo, la legge quadro sulle cooperative sociali, la legge sull’associazionismo di promozione sociale, il provvedimento, che ho già ricordato, di soppressione delle istituzioni di assistenza e beneficenza nonché quello sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Comunque, tutta questa materia, per quanto sia stata elaborata nel corso di questi ultimi dieci anni, rimaneva e rimane circoscritta all’interno di quella rigida distinzione del codice civile del 1942 fra enti, quindi, associazioni, con o senza personalità giuridica, fondazioni e comitati, senza fini di lucro e destinati comunque al perseguimento di finalità etiche, ed enti di cui al libro quinto del codice civile, cioè società lucrative e cooperative finalizzate alla produzione con fini di lucro o di mutualità interna di beni e servizi da ripartire tra i soci. Il provvedimento al nostro esame va, quindi, in una duplice direzione. Va nella direzione di adeguare il nostro ordinamento civilistico a quelli che sono i valori fondamentali della Carta costituzionale (il principio della solidarietà), e va nella direzione di riformare e di introdurre, sotto il profilo squisitamente giuridico, un nuovo modello societario. Questo provvedimento ha avuto, sia pure con interventi modificativi, l’assenso dell’intero Parlamento e su di esso si è registrata una collaborazione straordinaria tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione nell’individuare un testo della legge delega che meglio rispondesse alle esigenze della scienza e della società e che potesse offrire al Governo uno strumento che lo ponga nelle condizioni di adottare un provvedimento definitivo in tale materia. Molti sono stati gli emendamenti presentati in prima lettura dall’opposizione ed approvati all’unanimità in Commissione. Ritengo, quindi, si possa dire che su questo provvedimento si sia registrata unanimità da parte dell’intero Parlamento, seppure con quei rilievi e quelle critiche già rappresentate. Rimane cruciale la modifica apportata dal Senato, la eliminazione cioè dei benefici fiscali che, a mio avviso, depauperano il provvedimento di quello spirito che tendeva ad attribuire a questi enti che operano in questo settore – ricordo, che si tratta di enti non profit, quindi, senza finalità lucrative – delle agevolazioni fiscali. Ritengo che questo tema sia stato oggetto di particolare attenzione da parte del Governo; in futuro, forse, si potrà intervenire su di esso rendendo più adeguata la normativa anche sotto questo profilo. Con questo provvedimento intanto si introduce nel nostro ordinamento civilistico un nuovo modello societario che consente di dare dignità giuridica a tutti questi enti che operano in questo settore. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo. GRAZIA SESTINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica. PRESIDENTE. È iscritta a parlare l’onorevole Rocchi. Ne ha facoltà. CARLA ROCCHI. Signor Presidente, sul provvedimento al nostro esame ritengo vi siano da svolgere considerazioni prevalentemente positive, ma anche alcune considerazioni negative. È mia intenzione svilupparle tutte utilizzando il minor tempo possibile. Il dato positivo di questo provvedimento sta nel fatto che da tempo si era reso necessario intervenire e normare un ambito di attività così esteso e così variegato e così importante sia per l’impiego di persone che lavorano all’interno di tali enti sia per il volume economico messo in campo da esse (si tratta di attività molto diversificate) sia anche per la possibilità di trainare in questo ambito un mondo di volontariato, inteso in senso stretto, che costituisce una realtà imponente del nostro paese e che, quindi, non poteva non essere posto all’attenzione del Governo e del Parlamento. Perché dico Governo e Parlamento? Perché il provvedimento, che è stato presentato a questa Camera nel 2002, ha subìto, proprio in questa sede parlamentare, una serie di modificazioni sostanziali che lo rendono, in qualche modo, una creatura più parlamentare che governativa. Un primo aspetto che ci vede perplessi, come parte politica, riguarda lo strumento della legge delega. Com’è stato rilevato dal relatore, l’uso dello strumento della legge delega poteva avere un senso soltanto se tale scelta fosse stata seguita da un’approvazione molto veloce del provvedimento. Invece, sebbene il disegno di legge sia stato presentato nel 2002, si giunge alla seconda lettura della Camera nel 2005. Tre anni sono molti: alcune legislature non hanno avuto durata triennale. Insomma, il disegno di legge delega ha un po’ perduto la motivazione che ne aveva determinato la presentazione in virtù del fatto, sicuramente negativo, che i tempi di esame sono stati molto lunghi. Un altro aspetto che ci lascia perplessi riguarda le modifiche introdotte dal Senato. Premesso che, alla Camera, il lavoro è stato molto omogeneo e collaborativo, anche il relatore ha svolto alcune garbate considerazioni che investono il merito del provvedimento: in buona sostanza, si è messo in campo un provvedimento senza dare ad esso, come si suole dire, le gambe per camminare! Ciò ci rende alquanto critici su un’operazione che, in termini temporali, ma anche sostanziali, presenta, dopo tre anni, ancora carenze. So che un ramo del Parlamento non dovrebbe valutare ciò che fa l’altro ramo, ma io mi permetto di farlo perché ho fatto parte anche del Senato e, quindi, mi ci sento ancora legata. Probabilmente, dal nostro punto di vista, il Senato avrebbe dovuto riflettere proprio sulla sostanza da dare al provvedimento in esame. Infine, avremo la necessità di una definizione puntuale del provvedimento medesimo quando, una volta che esso sarà stato approvato, sarà il momento di adottare i decreti attuativi. In quella fase, sarà necessario tener conto di tutto l’itinerario seguito, compreso il momento iniziale in cui il grande numero di audizioni effettuate ha consentito di acquisire i pareri – reali e concreti – di coloro i quali si muovono, operano ed agiscono nel mondo dell’impresa sociale. Quale sarà, in buona sostanza, il nostro atteggiamento? Noi presenteremo alcuni emendamenti (consapevoli che le letture sono quelle che sono), ritenendo che la loro sostanza possa meritare attenzione. Ci auguriamo, quindi, che i nostri emendamenti vengano presi in considerazione e vengano approvati. Ebbene, in caso di approvazione degli emendamenti, con i quali non proponiamo altro che il ripristino di disposizioni in precedenza approvate dalla Camera, il voto della Margherita, DL-L’Ulivo sarà favorevole. In caso contrario, il nostro voto sarà di astensione, per le buone ragioni che ho indicato ed in considerazione delle ombre che sono state evidenziate non solo da me ma, con onestà intellettuale, anche dal relatore. Grazie. PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.


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