Famiglia
Il governo interviene sui minori disabili
Chiarimenti sulla legge del 28 agosto sulla tutela dei diritti e delle oppportunità per infanzia e adolescenza in partocolare per i minori con disabilità
Sono a conoscenza della legge del 28 agosto di quest?anno sulla tutela dei diritti e delle opportunità per l?infanzia e l?adolescenza. Mi fa piacere che finalmente si consideri con più attenzione la sfera delicata e vasta dei problemi dell?infanzia. Vorrei avere da lei qualche chiarimento sul contenuto della norma, in particolare per quel che riguarda i minori con disabilità.
Una lettrice di Catania
Risponde Carlo Giacobini
La norma di cui parla la nostra lettrice catanese ha istituito il Fondo nazionale per l?infanzia e l?adolescenza (900 miliardi già accantonati, più 100 stanziati dalla nuova Finanziaria). Il Fondo, ripartito fra le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, è finalizzato alla realizzazione di interventi volti a favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell?infanzia e dell?adolescenza. Le relative ?quote? regionali verranno ripartite, entro 60 giorni dall?entrata in vigore della legge, con l?emanazione di due regolamenti da parte del ministero per la Solidarietà sociale , di concerto con altri ministeri interessati (Tesoro, Interno, Giustizia, Pari opportunità). Il provvedimento si rifà alla Convenzione sui diritti del fanciullo e alla legge quadro sull?Handicap (104/1992). I progetti ammessi al finanziamento si distinguono in due gruppi: il primo insiste sulla promozione e sull?avvio di servizi socio-educativi, ricreativi e di miglioramento dell?ambiente urbano e naturale. Il secondo gruppo di progetti è invece rivolto al sostegno di situazioni disagiate o a rischio per il bambino o l?adolescente: gli interventi ipotizzati sono sia di sostegno economico, che di avvio di servizi di sostegno, di informazione, di prevenzione, di istituzione di case di accoglienza. In questo gruppo rientrano gli interventi rivolti a minori con disabilità per i quali la legge citata prevede all?articolo 3, comma 1, lettera e: «Azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione ». ?
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