Non profit

Difesa dei diritti occhio alle regole

La legge onlus stabilisce che l’attività di tutela e promozione dei diritti civili sia rivolta direttamente a soggetti svantaggiati.

di Carlo Mazzini

Faccio parte di un?associazione di volontariato iscritta al registro dell?Emilia Romagna e fra i vari scopi associativi sono presenti anche la tutela e promozione dei diritti civili. Vorrei sapere: cosa si intende esattamente con tutela e promozione dei diritti civili? Si può svolgere solo tutela e solo promozione o una attività deve contemplare sempre anche l?altra? E quali attività si possono svolgere concretamente? Per esempio: divulgare informazioni pubblicamente sul mondo delle organizzazioni non profit e incentivare libere donazioni a favore di progetti in stato di bisogno può corrispondere alla voce ?tutela e promozione dei diritti civili??
M. R. (email)

Qui abbiamo bisogno di capire cosa si intenda con ?diritti civili?.
Due riferimenti; il primo è la Dichiarazione universale dei diritti dell?uomo adottata dall?Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, il secondo è la Costituzione italiana (entrata in vigore all?inizio di quello stesso anno) che dedica la Parte I (art 13 – 54) alla definizione dei diritti (e dei doveri) dei cittadini.
Il contenuto di ambedue i riferimenti è sostanzialmente sovrapponibile e tocca diverse enunciazioni di libertà, da intendersi come ?libertà di? (cittadinanza, movimento ?) e ?libertà da? (schiavitù, punizioni degradanti ?)
Tra gli ambiti di libertà troviamo quella di riunirsi in pubblico e di associarsi (articoli 17 e 18 Costituzione italiana, art. 20 Dichiarazione universale).
Per venire al nostro quesito, bisogna capire come tradurre le enunciazioni di diritto in attività concrete, fino a che punto ci si può spingere nell?attivazione di servizi finalizzati alla promozione e alla tutela mantenendo integro lo status di organizzazione di volontariato.
Ovviamente nulla ci dice la legge sul volontariato (l. 266/91), che in sostanza non è andata a definire cosa può o non può fare un?organizzazione, dato che afferma genericamente che l?attività deve essere realizzata per fini esclusivamente di solidarietà (art. 2, c. 1), mentre la sua omologa regionale (lr 12/2005) si allarga nel dire che sono organizzazioni iscrivibili quelle «liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile» (art. 3); la legge nazionale, inoltre, fissa le modalità dell?agire del volontariato (gratuità, democraticità ecc.). Diamo per assodato che quest?ultime vengano rispettate dall?organizzazione in oggetto. Nulla, a mio parere, ci vieta di svolgere l?attività di informazione sulle diverse realtà associative del territorio (ma non è quello che fanno i Centri di servizio?).
Il rischio sull?altro aspetto (incentivare libere donazioni) è che si intenda porre un servizio di fund raising a favore di enti non profit al pari di una qualsiasi agenzia di raccolta fondi; farla passare per attività di promozione e tutela dei diritti di associarsi non è palese, e le consiglio di chiedere lumi ai funzionari della Regione. Le dico subito che se la associazione fosse solo onlus e non anche organizzazione di volontariato, l?attività non le sarebbe permessa in quanto l?amministrazione finanziaria consente la beneficenza ?indiretta? (ris. 292/02) ma non riconosce lo svolgimento della sola attività di reperimento di fondi, in quanto essa è da considerarsi connessa e pertanto «deve svolgersi nel contesto di un?attività istituzionale e in stretta connessione con quest?ultima» (circ. 168/98).
Inoltre, la legge onlus prescrive che l?attività di tutela e promozione dei diritti civili sia rivolta a soggetti svantaggiati (definiti dalla successiva circ. 168/98). Quindi le organizzazioni non profit – destinatarie del servizio di fund raising – non possono rientrare tra tali soggetti, neppure – ritengo – quando esse, a loro volta, agiscono a favore degli ?svantaggiati?.

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