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Mine, una legge all’avanguardia e da Nobel… se verrà applicata

Approvata definitivamente la messa al bando degli ordigni anti uomo. Entro quattro mesi dovranno essere distrutti gli arsenali

di Redazione

Legge n. 826 del 22 ottobre 1997: Norme sulla messa al bando delle mine antipersona. La Commissione esteri della Camera ha approvato definitivamente una legge con cui l?Italia decide di vietare l?uso, la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, l?importazione delle mine antipersona. Siamo all?atto finale di una battaglia iniziata nel 1993 dalla Campagna italiana per la messa al bando delle mine che aveva raccolto ben 300 mila firme per chiedere questa legge. L?Italia è il sesto Paese europeo – dopo Belgio, Irlanda, Norvegia, Austria, Svezia – ad approvare questa normativa, ma la definizione di ?mina? riportata nell?art. 2 la colloca al primo posto. Si definisce mina, infatti: «Ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all?interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere… come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona». Entro centoventi giorni le aziende italiane produttrici e «chiunque detenga» questi ordigni o «parte di essi» dovrà denunciarne il possesso ai Carabinieri, quindi consegnarle nei «punti raccolta designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali». L?obbligo vale anche per chi «dispone (…) di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione» che dovrà farne denuncia al ministero dell?Industria. Infine «entro cinque anni» il ministero della Difesa distruggerà il proprio arsenale e quello costituito dalle mine consegnate. Il testo approvato è lo stesso che era stato licenziato dal Senato il 31 luglio 1997, in cui era stato abolito l?art. 10 che prevedeva una commissione di verifica dell?applicazione (è quindi una legge senza strumenti di controllo e monitoraggio) e si contempla il mantenimento di 10 mila ordigni antiuomo per l?addestramento dei militari addetti alle operazioni di sminamento (art. 5).


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