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Deduzioni e Irap: ci sono novit

Le erogazioni liberali (che comunque sono ricomprese nella +Dai -Versi) non si possono dedurre dalla determinazione della base imponibile ai fini Irap.Antonio Cuonzo

di Redazione

La nostra società da anni effettua donazioni a varie onlus. Le donazioni effettuate (sempre nei limiti della percentuale consentita dell?utile d?esercizio) non sono scalate ai fini dell?assoggettamento Irap. È giusto? Cambierà qualcosa a questo proposito con la nuova normativa? L?Irap su questi importi ha un?incidenza molto bassa sulla tassazione totale ma è pur sempre una tassa che non capisco perché sia dovuta su delle donazioni. R.R. (email) Le erogazioni liberali, come quelle effettuate dalla vostra società, ai fini Irap scontano un trattamento apparentemente assai peculiare visto il disposto dell?art. 11-bis del dlgs 446/97. La disposizione citata, al primo comma, prevede testualmente che: «Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall?art. 65, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione». Quindi, per rispondere alla sua domanda, risulta a mio avviso corretto non dedurre dette erogazioni liberali dalla determinazione della ?base imponibile? ai fini Irap. La ragione del ?mancato riconoscimento? di questi oneri sostenuti dalla società potrebbe ravvisarsi nel fatto che, come evidenziava la relazione di accompagnamento al decreto legislativo che ha introdotto il citato art. 11-bis, la loro deducibilità avrebbe provocato degli effetti non pienamente coerenti con il presupposto impositivo dell?Irap, o meglio ritengo, avrebbe ?alterato? il valore della produzione netta che è il dato di riferimento per il calcolo dell?imposta. In sostanza, dovendo tassare un differenziale tra i ricavi e i costi della produzione, riconoscere tra questi ultimi un?erogazione liberale avrebbe avuto, secondo il legislatore, un effetto distorsivo. In merito ai cambiamenti che potrebbero verificarsi nell?immediato futuro, ritengo che nulla dovrebbe cambiare alla luce del recente dl 14 marzo 2005, n. 35 (il decreto che contiene le ?nuove regole? per la deducibilità delle liberalità alle onlus) in quanto si tratta pur sempre di erogazioni liberali e, in quanto tali, rientrerebbero nell?ambito di applicazione del citato art. 11-bis. Cambiamenti ben più sostanziali potrebbero derivare, invece, dall?attuale questione della illegittimità dell?Irap (per incompatibilità con l?art. 33 della VI Direttiva n. 77/388 CEE che fa divieto agli Stati membri di introdurre qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia il carattere di imposta sulla cifra d?affari), in relazione al giudizio attualmente pendente dinanzi la Corte di giustizia delle Comunità europee. In particolare, l?Irap sarebbe illegittima in quanto presenterebbe una struttura molto simile a quella dell?Iva di cui costituirebbe una sorta di duplicato e ciò in contrasto con il cit. art. 33 della VI Direttiva Cee. In qualità di parte del giudizio, il governo italiano ha, dal canto suo, osservato che le caratteristiche di questa imposta sono sufficientemente diverse da quelle dell?Iva perché la stessa imposta non rientri in tale divieto sottolineando anche il fatto che esisterebbero delle imposte molto simili all?Irap anche in Spagna (Impuesto sobre las actividades economicas), Francia (Taxe professionelle) e Germania (Gewerbesteur). Il mese scorso, l?Avvocato generale della Corte di giustizia europea, nelle conclusioni presentate alla Corte in relazione alla menzionata causa pendente, ha ribadito tale incompatibilità dell?Irap italiana con il diritto comunitario. Ovviamente le conclusioni dell?Avvocato generale non sono vincolanti per la Corte di giustizia ma, solitamente, ne anticipano la decisione finale che, qualora dovesse accogliere le conclusioni dell?Avvocato generale, provocherebbe il forzato venir meno dell?Irap dall?ordinamento italiano e pertanto non dovrebbe essere più dovuta dai soggetti attualmente ricompresi nel campo di applicazione dell?imposta stessa. Antonio Cuonzo


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