Cultura

Diritto d’asilo: entra in vigore la nuova normativa

Dal 21 aprile saranno attive le nuove norme introdotte dalla Bossi-Fini. Una scheda

di Stefano Arduini

L’istituzione di sette Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo e di altrettanti Centri di identificazione (Ci) a Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani, in luogo dell’attuale ed unica Commissione centrale che ha sede a Roma e che sara’ trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo. Il trattenimento (facoltativo o obbligatorio) dei richiedenti asilo nei Ci, a seconda che vi sia la necessita’ di verificare la nazionalita’ o l’identita’ o nei casi in cui siano stati elusi i controlli di frontiera. Sono le principali novita’ delle norme per il riconoscimento del diritto di asilo, previste dalla legge Bossi-Fini sull’immigrazione in Italia, che entreranno in vigore il prossimo 21 aprile. ”E’ un sistema molto macchinoso e costoso, che partira’ in maniera monca”, ha detto la responsabile del settore Asilo per la Caritas italiana, Ngo Dinh Le Quyen, nel corso dell’incontro in cui sono stati illustrati i punti principali della nuova procedura. ”Mentre le Commissioni territoriali sembrerebbero pronte a partire, i cosiddetti Centri di identificazione non lo sono ancora, fatta eccezione per Foggia, Crotone e Trapani”, ha infatti aggiunto, sottolineando le ”perplessita’ della Caritas e la preoccupazione per l’orientamento a centri chiusi che e’ stato di fatto dato ai Centri di identificazione”. Queste, punto per punto, le regole che prenderanno il via tra dieci giorni, secondo quanto indicato dalla Caritas italiana. LA NUOVA PROCEDURA. Entra in vigore il 21 aprile, sulla base del ”Regolamento di attuazione relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 22 dicembre, che da’ attuazione, appunto, agli art. 31 e 32 della legge Bossi-Fini che modificano l’art. 1 della cosiddetta legge Martelli del 1989. PRESENTAZIONE DOMANDA DI ASILO. E’ competenza dell’ufficio di polizia di frontiera ricevere la domanda di asilo, che valuta se non sussistono motivi ostativi all’ingresso dello straniero (se per esempio e’ gia’ stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato o ha commesso un crimine di guerra o contro l’umanita’). Dove non e’ presente tale ufficio, la domanda e’ presentata in questura. Alle operazioni, se necessario, e’ previsto che partecipi un interprete e personale femminile. TRATTENIMENTO DEL RICHIEDENTE ASILO NEI CI. E’ disposto dal questore. Potra’ essere facoltativo e per una durata massima di 20 giorni per verificare la nazionalita’ o l’identita’ o gli elementi su cui si basa la domanda. Sara’ obbligatorio (per una durata non definita) per lo straniero fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o in condizioni di soggiorno irregolare. A cio’ si aggiunge il trattenimento obbligatorio nei centri di permanenza temporanea ed assistenza (Cpta) per lo straniero gia’ destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento. Questo, dice la Caritas, ”suscita serie perplessita’ perche’ si tratta di una misura normale e non meramente eccezionale, che verra’ applicata di fatto alla quasi totalita’ dei richiedenti asilo sul territorio nazionale”. PERMANENZA NEI CI. E’ consentita l’uscita dal centro dalle 8 alle 20 previa comunicazione al direttore del centro e solo per i richiedenti asilo trattenuti in modo facoltativo e salvo per i permessi di allontanamento temporaneo concessi dal prefetto per ”rilevanti e comprovati” motivi personali, di salute, famiglia o relativi all’esame della domanda. ”Modalita’ di permanenza – dice la Caritas – che possono sostanzialmente definirsi tali da considerare questi dei ‘centri chiusi”’. L’allontanamento non autorizzato dai Ci equivale a rinuncia della domanda di asilo. LE COMMISSIONI TERRITORIALI. Competenti a valutare le domande di asilo saranno sette Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani), nominate con decreto del ministero dell’Interno. Ognuna e’ composta da un funzionario di carriera prefettizia (presidente), da un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante dell’ente territoriale ed uno dell’Acnur (l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati). PROCEDURA SEMPLIFICATA E ORDINARIA. Si prevedono due procedure per il riconoscimento del diritto di asilo: quella semplificata (che ha una durata di 20 giorni circa) nei casi di trattenimento obbligatorio; quella ordinaria (durata di 35 giorni circa) nei casi di trattenimento facoltativo. Il ricorso contro una decisione negativa va presentato entro 15 giorni. COMMISSIONE NAZIONALE. La Commissione centrale e’ trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo e sara’ presieduta dal prefetto Fausto Gianni. Ha poteri decisionali in materia di revoca e cessazione dello status, compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei loro componenti, di raccolta dei dati statistici. Delle tre sezioni, la cosiddetta ‘stralcio’ e’ incaricata dell’esame delle domande pregresse, ”stimate in 25 mila”. Nel 2004, e’ stato detto, sono state presentate circa 10 mila richieste di asilo, mentre, ad oggi, il tempo di attesa per il riconoscimento dello status di rifugiato va dai 9 ai 24 mesi. FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO. E’ alimentato dalle risorse iscritte nel bilancio di previsione del ministero dell’Interno, dalle assegnazioni del Fondo europeo per i rifugiati, nonche’ da eventuali donazioni private. SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR). Viene istituzionalizzata l’esperienza del Programma nazionale asilo (Pna), nato nel 2000, con lo scopo di coordinare i servizi di accoglienza e di assistenza.


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