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Il decreto omnibus modifica la disciplina del Servizio civile

La nota Unsc e il testo integrale contenuto nella legge di conversione

di Benedetta Verrini

E’ stato definitivamente convertito in legge il decreto n. 7 del 31 gennaio 2005 (G.U. n. 24 del 31 gennaio 2005), recante “Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonche’ per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione” . Nel testo di conversione c’è un passaggio che va a modificare la disciplina del Servizio civile nazionale. Si tratta di una serie di norme che regolano le sanzioni contro gli enti che , ?violando le modalità di impiego dei volontari e non realizzando in tutto o in parte i progetti? non cooperano per l’efficiente gestione del servizio civile. Altri articoli approvati prevedono per i volontari un impegno complessivo settimanale di trenta ore anziché trentasei, e un monte ore annuo minimo corrispondente a circa 1.400 ore – modifica quest’ultima che risponde all’esigenza di assicurare, spiega una nota dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, nell’ambito dei singoli progetti, una flessibilità nell’articolazione degli orari -, l’impossibilità di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo ( se incompatibile con il corretto espletamento del servizio) e il divieto di presentare ulteriore domanda, per i soggetti che hanno prestato un anno di servizio civile. “La modifica all’ art. 8 del D.L. 77 che prevedeva, a partire dal 1 gennaio 2006, che i contratti di servizio civile fossero stipulati fra Enti e volontari”, prosegue la nota dell’Unsc, “conferma unicamente all’ UNSC la competenza gestionale a stipulare i contratti di servizio civile, mantenendo l’attuale procedura”. Al termine del periodo di servizio il volontario riceve un attestato da cui risulta l’effettuazione del servizio civile, che equipara il titolare dell’attestato al personale militare volontario in ferma annuale. Ecco il passaggio contenuto nella legge di conversione:  Art. 6-quinquies. ? (Norme in materia di servizio civile nazionale). ? 1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:                 a) dopo l?articolo 3 è inserito il seguente:             ?Art. 3-bis. ? (Sanzioni amministrative). ? 1. Gli enti di cui all?articolo 3 sono tenuti a cooperare per l?efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.             2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:                 a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;                 b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;                 c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;                 d) cancellazione dall?albo degli enti di servizio civile.             3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall?Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell?ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall?albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell?ente nell?albo per cinque anni?;                 b) il comma 3 dell?articolo 11 è abrogato.             2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:                 a) al comma 4 dell?articolo 3, le parole: ?compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore? sono sostituite dalle seguenti: ?di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l?articolazione dell?orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri?;                 b) il comma 6 dell?articolo 3 è abrogato;                 c) al comma 5 dell?articolo 6, le parole: ?31 ottobre? sono sostituite dalle seguenti: ?31 dicembre?;                 d) l?articolo 8 è sostituito dal seguente:             ?Art. 8. ? (Rapporto di servizio civile). ? 1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall?Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.             2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell?ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all?articolo 9, comma 2, nonchè le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni?;                 e) il comma 2 dell?articolo 9 è sostituito dal seguente:             ?2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonchè le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all?estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile?;                 f) il comma 8 dell?articolo 9 è sostituito dal seguente:             ?8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l?Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l?effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale?;                 g) l?articolo 10 è sostituito dal seguente:             ?Art. 10. ? (Doveri e incompatibilità). ? 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all?articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.             2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda?;                 h) al comma 1 dell?articolo 11 le parole: ?non inferiore ad un mese? sono sostituite dalle seguenti: ?non inferiore a 80 ore?».


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