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Convertito il decreto sui fondi al Global Fund e al SudEst Asiatico

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 marzo 2005, n.33, di conversione del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2

di Benedetta Verrini

E’ stato definitivamente convertito e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri (la n. 60 del 14 marzo 2005) il decreto legge che prevedeva diversi stanziamenti tra cui i 70 milioni di euro per gli interventi umanitari alle popolazioni colpite dallo tsunami in Asia e i 180 milioni di euro relativi alla quota italiana del Global Fund (100 milioni per saldare il debito del 2004 e 80 milioni per il 2005). Riportiamo, così come pubblicato in Gazzetta, il testo del decreto coordinato con le modifiche approvate dal Parlamento: Testo del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 14 del 19 gennaio 2005), coordinato con la legge di conversione 10 marzo 2005, n. 33 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico». (GU n. 60 del 14-3-2005) Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( … )). Art. 1. Interventi di cooperazione allo sviluppo 1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonche’ per la ricostruzione dei Paesi per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, e’ autorizzata la spesa di euro 70.000.000 (( per l’anno 2005 )). 2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante (( corrispondente riduzione dell’autorizzazione )) di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come (( determinata )) nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri. Art. 2. Regime degli interventi 1. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di euro, il Ministero degli affari esteri puo’ procedere ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 2. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica l’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica l’articolo 9, comma 4, lettera d), del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati, e’ necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria. Art. 3. Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di Fondi internazionali 1. E’ autorizzata la spesa di euro 182.190.000 per l’anno 2004 e 3.000.000 per l’anno 2005, per la partecipazione dell’Italia alla XIII ricostituzione della Intertional Development Association (IDA). 2. E’ autorizzata la spesa di euro 1.750.000 (( per l’anno 2004 e )) di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell’Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei (( Caraibi )). 3. E’ autorizzata la spesa di euro 59.450.000 per l’anno 2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell’Italia alla III ricostituzione della Global Environmental Facility (GEF). 4. E’ autorizzata la spesa di euro 91.291.821 per l’anno 2004, per la partecipazione dell’Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo. 5. E’ autorizzata la spesa di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per la partecipazione dell’Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell’IFAD. 6. E’ autorizzata la spesa di dollari 9.057.900 – per il controvalore di euro 8.181.329 – per l’anno 2004, per la partecipazione dell’Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per l’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries). 7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all’erogazione di contributi autorizzati dal presente decreto. 8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad una valutazione dell’efficacia della loro attivita’, e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalita’ e nelle forme consentite da tali istituzioni. Art. 4. Copertura finanziaria 1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, per euro 356.711.150 per l’anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; per euro 47.448.000 per l’anno 2005 e per euro 44.448.000 per l’anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione (( del comma 6 dell’articolo 3 )), anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Art. 5. Contributo al Fondo globale 1. Per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo globale (( per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria, relativamente agli anni 2004 e 2005, e’ autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l’anno 2005. )) 2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.


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