Non profit

La scappatoia del comma 3

Nel nuovo testo della legge, ora in discussione, c’è un tetto alle donazioni. Però c’è anche una scappatoia che fa salve quelle più “sostanziose”...

di Carlo Mazzini

Nella +Dai -Versi, la proposta di deducibilità delle erogazioni ideata e supportata da Vita, Forum del terzo settore e Summit della Solidarietà e ora in discussione nel ddl sulla competitività, è stato inserito un comma che rappresenta una preziosa e irrinunciabile ?valvola di sicurezza? per incentivare anche i ?grandi donatori? a effettuare donazioni alle onlus. Il comma è il terzo, secondo le ultime riscritture della proposta, ed esso introduce una sorta di clausola di salvaguardia dell?art. 100, comma 2, del Tuir-Testo unico delle imposte sui redditi, dando la facoltà alle imprese di applicare le norme agevolative lì previste, in alternativa alla +Dai -Versi. Se non ci fosse questa clausola, assisteremmo ad una situazione paradossale: la +Dai – Versi agevolerebbe le piccole imprese ma limiterebbe la propensione a donare delle medio – grandi realtà for profit. Nel testo, infatti, è stato inserito un «limite assoluto di donabilità1, pari a 70mila euro, con cui i tecnici del ministero dell?Economia hanno limitato la riduzione del gettito conseguente all?innalzamento della aliquota dal 2 al 10%. è un peccato che ancora non sia chiaro che se il non profit viene agevolato, esso genera maggior benessere sociale e riduce i costi sostenuti dal welfare in mano pubblica. Ad ogni modo, ?aggireranno? il tetto e continueranno a far riferimento alla vecchia norma (art. 100 Tuir) le aziende che intendono donare più di 70mila euro e, tra esse, quelle con più di 3,5 milioni di euro di reddito dichiarato che per politica aziendale hanno da tempo inteso di sfruttare appieno il famoso 2%. Nel caso non venisse inserito il comma 3, chi intendesse donare più di 70mila euro (ad esempio per costituire proprie ?corporate foundation?) volterebbe le spalle alle onlus, cercando di dare alla propria creatura una forma giuridico – fiscale più conveniente, comunque extra-onlus. Per concludere: non capiamo ma accettiamo (possiamo far altro?) il limite dei 70mila euro; siamo ancora qui a chiederci perché dal testo originario che comprendeva tutte le organizzazioni con scopi solidaristici, si sia arrivati ad accettare le sole onlus. Dopo che ha passato tante forche caudine, ci inchiniamo a tutto quanto possa far passare la norma in questione, perché introduce un elemento propulsivo per il non profit. Anche grazie al comma 3.


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