Economia

Un caso particolare di Onlus

Quando un consorzio di cooperative sociali può dirsi "onlus di diritto"

di Carlo Mazzini

Sono consigliere di amministrazione di una cooperativa sociale che aderisce ad un consorzio. La denominazione del consorzio comprende le parole “Consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale a r.l.”. La sua forma giuridica è quella di società consortile cooperativa a r.l. Il consorzio è iscritto al registro delle imprese e al registro prefettizio nelle sezioni della cooperazione mista e della cooperazione sociale (DCPS 1577/47). Infine, è iscritto all’albo regionale delle cooperative sociali del Lazio (L.381/91 e L.R.24/96). Il quesito è: che caratteristiche deve avere questo particolare tipo di consorzio per essere riconosciuto O.N.L.U.S.?
La ringrazio.
RI – email

(a cura di Sara Gianni)
Il Dlgs 460/97, nella sua formulazione originaria, prevedeva solo il riconoscimento, in qualità di Onlus, delle cooperative sociali disciplinate dalla legge 381/91. In seguito alla modifica avvenuta, mediante il decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1998, all?articolo 10, comma 8 del Dlgs 460/97, è stata introdotta la possibilità di utilizzare tale qualifica anche ai consorzi. Dall?identificarsi come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ne deriva l?applicabilità di una serie di benefici fiscali d?indubbio rilievo, tra i quali l?esenzione dall?imposta di successione, dall?imposta di bollo, le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto e sulle imposte sui redditi.
Come si evince, il poter godere di tale qualificazione, risulta essere una prospettiva, sul piano tributario, molto appetibile. Il legislatore ha però posto una condizione ai consorzi, prescrivendo che per poter esser considerati Onlus, essi debbano avere la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Ciò significa che viene richiesta la totale ed esclusiva adesione di cooperative che perseguano gli scopi di promozione umana e d?integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi o lo svolgimento di attività finalizzate all?inserimento lavorativo di persone svantaggiate e che si allineino con quanto disposto dalla legge 381/91.
Al pari delle cooperative da cui sono formati, i consorzi sono considerati, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, Onlus. Siamo in presenza di un?estensione automatica della soggettività fiscale Onlus, la quale comporta che essi non siano tenuti ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni contenute nell?art. 10, comma 1 del Dlgs 460/97, compreso l?uso obbligatorio della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell?anacronismo Onlus.

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