Formazione

Sanità: Anpas, Misericordie e Croce Rossa firmano intesa

Approvato dalla conferenza presidenti regioni e province autonome lo "schema tipo" di protocollo d'intenti in materia di trasporto sociosanitario

di Giulio Leben

Un risultato importantissimo, un accordo fortemente voluto dall?ANPAS e dalle altre organizzazioni di volontariato che operano nel settore del trasporto sanitario per definire criteri condivisi ed omogenei per la stipula delle convenzioni di affidamento dei servizi in ambulanza.

Il testo è stato elaborato da un gruppo di lavoro misto Anpas, Misericordie, Croce Rossa Italiana e Coordinamento Interregionale degli Assessorati alla Sanità, a seguito di un monitoraggio della situazione esistente e sulla base di quanto espresso dalla Legge Quadro sul volontariato.

?Nelle singole Regioni e Province Autonome ? si legge in premessa – i rapporti con le Associazioni di Volontariato e la Croce Rossa Italiana sono realizzati attraverso modalità organizzative diverse?.

E, prosegue il testo ?I rapporti fra Associazioni di Volontariato (A.N.P.AS. e Confederazione Nazionale delle Misericordie d?Italia), la Croce Rossa Italiana e le Regioni e Province autonome, ove esistenti, trovano la loro definizione in un Accordo Quadro Regionale/Provinciale?

Questo schema tipo di protocollo d?intenti dovrà essere fatto proprio dalle Regioni e consentirà di rimediare alle distorsioni in materia purtroppo ancora presenti, nonchè attivare forme convenzionali che non contrastino con la normativa europea.

Di seguito il testo completo del documento

SCHEMA TIPO DI PROTOCOLLO D?INTENTI IN MATERIA DI TRASPORTO SANITARIO

Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Associazioni di Volontariato e la Croce Rossa Italiana.

Premesso che:

– sul territorio italiano, pur con livelli di variabilità, le Associazioni di Volontariato (A.N.P.AS. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e Confederazione Nazionale delle Misericordie d?Italia) e la Croce Rossa Italiana mettono a disposizione dei Servizi Sanitari Regionali risorse (volontari e/o mezzi) per lo svolgimento dell?attività di soccorso e trasporto sanitario, sia di emergenza che ordinario;

– che tale messa in disponibilità trova la sua legittimazione, a livello nazionale, nelle seguenti disposizioni:
? art. 45 della L. 833/1978 ?Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale? che prevede che i rapporti tra Usl e Associazioni di Volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell?ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale;
? L. n. 266/1991 ?Legge quadro sul Volontariato? ed in particolare:
– l?art. 3, co. 5: ?Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell?ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate?;
– l?art. 7, co. 1: ?Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici possono stipulare convenzione con le Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all?art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa?;
? D.P.R. 27 marzo 1992 ?Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza? che prevede all?art. 5, co. 3: ?Ai fini dell?attività di cui al precedente comma (soccorso sanitario) le Regioni e le Province autonome ?. possono avvalersi del concorso di enti ed associazioni pubbliche e private, in possesso dell?apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della Sanità?;
? Linee guida del Ministro della Sanità n. 1/1996 ?Sistema di emergenza urgenza?, applicative del D.P.R. 27 marzo 1992;
? Legge n. 328/2000 ?Legge quadro sull?assistenza? che dispone all?art. 1, comma 4 e 5, con norma di principio generale, che gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell?ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato e che alla gestione dei servizi provvedono soggetti pubblici ma anche, in un quadro di interventi concertati, le Organizzazioni di Volontariato stesse;
? D.P.C.M. 30 marzo 2001 che all?art. 3 dispone che gli Enti Pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla Legge n. 266/1991;
? D.P.C.M. 5 luglio 2002, n. 208 che all?art. 2 prevede fra i compiti della Croce Rossa Italiana quello di concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare il servizio di soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

– che nelle singole Regioni e Province Autonome i rapporti con le Associazioni di Volontariato e la Croce Rossa Italiana si sono realizzati attraverso modalità organizzative diverse;

Rilevata l?importanza del ruolo svolto dalle Associazioni di Volontariato e dalla Croce Rossa Italiana nel campo del soccorso e trasporto sanitario, dove è stato possibile coniugare gli aspetti tecnici con il valore solidaristico;

Considerato che è stata richiesta la definizione di alcuni aspetti di omogeneità da parte delle Organizzazioni di Volontariato rappresentate a livello nazionale e della Croce Rossa Italiana, in considerazione della variabilità delle modalità di rapporti, pur nell?ambito organizzativo di locale competenza delle Regioni e Province autonome;

Rilevato che il Coordinamento degli Assessori alla Sanità, in data 2 ottobre 2003, ha individuato nella Regione Toscana la capofila di un apposito gruppo tecnico di lavoro che, partendo dal monitoraggio delle situazioni locali, elaborasse una proposta di intesa in cui indicare le linee di rafforzamento e di sviluppo del rapporto con le Associazioni di Volontariato e la Croce Rossa Italiana nella Sanità;

Preso atto dell?attività svolta dal gruppo tecnico in ordine alla predisposizione degli elementi di omogeneità sostenibili in materia di rapporto con Associazioni di Volontariato e Croce Rossa Italiana per quanto attiene l?attività di soccorso e trasporto sanitario;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Il ruolo svolto dalle Associazioni di Volontariato e dalla Croce Rossa Italiana, nelle Regioni e Province autonome, in materia di soccorso e trasporto sanitario è rilevante ed importante ai fini del raggiungimento, da parte dei Servizi Sanitari Regionali, degli obiettivi di salute e dell?elaborazione di percorsi comuni per migliorare l?organizzazione e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza.

2. I rapporti fra Associazioni di Volontariato (A.N.P.AS. e Confederazione Nazionale delle Misericordie d?Italia), la Croce Rossa Italiana e le Regioni e Province autonome, ove esistenti, trovano la loro definizione in un Accordo Quadro Regionale/Provinciale finalizzato a:

a) regolare le tipologie di trasporto sanitario svolto dalle Associazioni di Volontariato e dalla Croce Rossa Italiana;
b) individuare appositi organismi paritetici di confronto e di collaborazione;
c) prevedere modalità di erogazione dei rimborsi spese sulla base della rendicontazione degli oneri effettivamente sostenuti;
d) prevedere forme di verifica delle prestazioni e controllo della loro qualità.

3. A livello nazionale è istituita una Consulta costituita dagli Assessori alla Sanità delle Regioni Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Sicilia e Veneto e dai rappresentanti nazionali di A.N.P.AS., Confederazione Nazionale delle Misericordie d?Italia e Croce Rossa Italiana finalizzata all?analisi e monitoraggio dei rapporti instaurati a livello delle singole Regioni/Province autonome con le Associazioni di Volontariato e la Croce Rossa Italiana in materia di soccorso e trasporto sanitario. E? compito della Consulta rinviare ai singoli organismi paritetici costituiti nelle Regioni/Province autonome le attività rilevate ed acquisire informazioni. Dalla data della sua attivazione la Consulta nazionale predispone una relazione illustrativa sull?attività svolta per il Coordinamento degli Assessori alla Sanità con cadenza semestrale.

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