Non profit

Soci in tutta Italia. Siamo nazionali?

Per iscriversi al registro non basta avere soci residenti in tutta Italia.

di Carlo Mazzini

Siamo un?associazione con attività sul territorio nazionale, iscritta nei registri di una provincia toscana. I nostri soci sono mille stranieri residenti in tutto il mondo e 220 italiani su tutto il territorio nazionale. Dovendo indire un?assemblea per passare da associazione non profit a una di promozione sociale, basta in seconda convocazione l?assenso dei due terzi dei presenti (qualsiasi sia il numero)? Avendo soci in tutta Italia vorremmo iscriverci nel registro nazionale; i nostri soci italiani fanno attività in più regioni e province di quante richieste. Dobbiamo avere sedi in ogni provincia o basta una sola sede per tutta Italia per il registro nazionale?

I.P. (email)

Ancora in spirito natalizio dovrei sorvolare, ma non ce la faccio. Come faccio a sorvolare sul fatto che i nostri amici toscani si definiscono ?associazione non profit?? Cosa mi rappresenta (giuridicamente) l?associazione non profit? Lo sappiamo, è solo una categoria sociologica e un?approssimazione utile in certi contesti (descrittivi, informativi), ma inutile (se non dannosa) in sede di risoluzione dei quesiti giuridici. Intendiamoci, non è un delitto di lesa maestà (poi con il mio cognome, se non sono repubblicano io!); è che non capisco cosa siate ora. Immagino che siate ?associazione? senza altre qualificazioni. Non so se siate riconosciuti oppure no; non so neppure per quale ragione siate iscritti ai registri provinciali (e di cosa???). Ipotizziamo quindi che siate un?associazione con lo statuto in linea con le richieste ex art 5 dlgs 460/97. Tali richieste avevano, lo ricordiamo, lo scopo di agevolare (un minimo) quelle organizzazioni che realmente utilizzavano lo strumento associativo per essere una ?universitas personarum?, democraticamente regolata, con diritti e doveri omogenei ecc. Per modificare lo statuto dovete andare a leggere cosa dice il vostro statuto; se prevede – come sarebbe utile – che le assemblee straordinarie si riuniscono validamente in seconda convocazione qualsiasi sia il numero di soci convenuti e deliberano a maggioranza (semplice o qualificata) dei presenti, l?unico accorgimento verso il quale vi invito è che la convocazione sia realmente inviata a tutti i soci, e in tempo utile, con le indicazioni dell?ordine del giorno, della data, ora e luogo della riunione. Nel caso in cui nulla fosse stato scritto nello statuto in merito alla seconda convocazione, attesa la latitanza del Codice civile (art. 21) su tale materia, bisognerebbe approfondire l?eventuale applicabilità della nuova disciplina delle società, e in particolarità l?impianto dalla seconda convocazione in poi (cc 2369, come modificato da dlgs 6/03, in vigore dal 1° gennaio 2004). Sul secondo quesito, inerente l?effettiva apertura di sedi locali, credo si debba fare un ragionamento di ?senso?. Né la legge (l. 383/00), né il decreto istitutivo del Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (dm 471/01) parlano di ?sedi?, ma richiedono che l?organizzazione svolga nel suo complesso attività in un congruo numero di province e regioni. In particolare, il suddetto dm chiede (art. 2, c. 1, lett. b) di corredare alla domanda di iscrizione documentazione in cui sia presente esplicitamente l?indicazione «dell?ambito di diffusione territoriale dell?associazione comprovante la presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale». È realistico – comunque – che se io come associazione dico di esercitare un?attività a livello territoriale, debba quantomeno dare dei recapiti per dimostrare dove svolgo tale attività. Come dire che la territorialità non può dipendere dalla mera residenza di soci di località amene quali San Cipirello (PA) o di Zwischenwasser (BZ). Il punto Le modalità per modificare lo statuto devono essere previste nello stesso. Tutti i cambiamenti possono essere decisi attraverso l?assemblea dei soci. Quando essa è in seconda convocazione, non è necessario un numero minimo di partecipanti. Per iscriversi al registro nazionale non basta avere soci residenti in tutta Italia.

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