Non profit

Come si calcola il lavoro notturno?

Alcuni chiarimenti su come retribuire i lavoratori in base al contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali

di Giulio D'Imperio

Sono il responsabile di una Comunità in provincia di Varese. Vorrei avere un chiarimento in merito all’articolo 54 del Ccnl delle cooperative sociali che prevede l’elargizione dell’indennità dovuta a seguito dello svolgimento del lavoro notturno. Tale disposizione prevede la possibilità di elargire due differenti indennità: 12mila lire per prestazioni lavorative svolte in orario notturno per un periodo compreso tra le 2 e le 4 ore; 24 mila lire per prestazioni lavorative svolte in orario notturno per un periodo compreso tra le 4 e le 8 ore. Il consulente del lavoro che elabora le buste paga, sostiene che se il lavoratore/lavoratrice effettua il lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 6 ha diritto a una indennità pari a 36 mila lire per turno, in quanto le due indennità si sommano. Vorrei chiedere: tale computo è corretto? Giorgio G. – Gavirate (Va) Risponde Giulio D’Imperio Per poter rispondere al quesito occorre partire dal testo dell’articolo 54 del contratto delle cooperative sociali che recita: «Per lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle ore 22 alle ore 6. Per tale lavoro è prevista una indennità di L. 20.000 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte, di L. 10.000 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte. A decorrere dall’1/1/2001 le succitate indennità saranno incrementate rispettivamente a L. 24.000 e a L. 12.000…». È chiara la finalità della sua richiesta di precisazione, in quanto vorrebbe evitare il cumulo dei due importi. Interpretando il testo del contratto, occorre invece dar ragione al suo consulente, in quanto gli importi da elargire sono suddivisi in scaglioni e non in base alle effettive ore di lavoro notturno svolte. Pertanto se un lavoratore svolge 6 ore effettive di lavoro notturno non ha diritto a percepire le prime due ore di lavoro, ma soltanto 12mila lire, in quanto le ore da retribuire effettivamente sono 4. Dalla settima ora di lavoro notturno svolta il lavoratore avrà diritto a percepire una indennità pari alla somma delle due indennità previste dal contratto. In questo caso occorrerà elargire al lavoratore una indennità pari a 36mila lire, in quanto detratte le prime due ore, al lavoratore ne spetteranno 12mila per le prime quattro ore e invece 24mila perché oltre alle quattro ore sono state svolte ore successive di lavoro. Pertanto con gli esempi appena riportati spero di essere stato sufficientemente chiaro nel rassicurarla che il consulente che elabora le buste paga della sua azienda non sta affatto sbagliando.


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