Non profit

Un po’ di chiarezza sui congedi parentali

Il recente Testo Unico garantisce maternità e paternità e salvaguarda i diritti dei dipendenti con qualsiasi contratto di lavoro (part time o indeterminato)

di Giulio D'Imperio

Sono un mamma interessata alla normativa sui congedi parentali e ho saputo che è stato approvato il testo unico sulla materia. È vero? Potrebbe gentilmente dirmi quali sono le novità apportate e se sono state previste altre possibilità per chi ha appena avuto un bambino? Una neo mamma Risponde Giulio D’Imperio La notizia che ha sentito è vera, infatti il 21 marzo 2001 è stato approvato il decreto legislativo che ha avuto il merito di raccogliere in un unico provvedimento l’intera normativa relativa sia alla tutela della maternità e della paternità sia ai congedi. Quest’ultima disposizione di legge approvata scaturisce da quanto previsto dall’articolo 15 della legge 53 datata 8 marzo 2001, meglio conosciuta come la legge sui congedi parentali, che aveva affidato al Governo il compito di emanare un decreto legislativo che fungesse da Testo Unico relativamente alle disposizioni sulla tutela relativa alla maternità e paternità. Il compito di tale norma doveva essere quello di coordinare e riunire tutte le disposizioni legislative vigenti in materia apportando, dove necessario, le opportune modifiche che alla fine avessero anche il pregio di rendere più chiaro il linguaggio normativo non sempre di facile comprensione per tutti. A tal proposito importante è soffermarsi sul testo dell’articolo 1 del decreto legislativo, dove è stata effettuata una differenziazione netta tra le diverse possibilità di congedo che viene specificato in: “congedo di maternità”, “congedo di paternità” e, infine, “congedo parentale”. Vediamoli uno per uno. Il “congedo di maternità” è l’astensione obbligatoria della lavoratrice dal posto di lavoro; il “congedo di paternità” è, invece, definito come l’astensione dal lavoro del papà in alternativa al congedo di maternità fruibile dalla madre; mentre il “congedo parentale” viene individuato come il periodo di astensione facoltativa dal lavoro sia del lavoratore sia della lavoratrice. Preziose possono essere definite queste definizioni, in quanto hanno comunque fatto chiarezza su tre concetti espressi dal legislatore nella legge 53 del 2000, che spesso in questi mesi hanno generato confusione tra gli addetti ai lavori. Entrando nello specifico della norma si può sottolineare che con i termini lavoratore o lavoratrice si intende indicare, tranne che non sia specificato in modo differente, tutti i dipendenti compresi anche gli apprendisti oltre che i soci lavoratori di cooperativa. Quando invece si parla di “congedo per malattia del bambino” si intende l’astensione facoltativa dal lavoro sia del lavoratore sia della lavoratrice a causa della malattia del bambino. Un’altra novità interessante che emerge dalla lettura del Testo Unico è quella riportata all’articolo 60, che stabilisce il principio di parità di trattamento, per quanto attiene la durata dei congedi, tra i lavoratori assunti a tempo pieno e quelli assunti invece a tempo parziale. L’unica differenza è data dal trattamento economico, che deve essere necessariamente proporzionato all’entità della prestazione lavorativa ridotta, nel caso per esempio del part-time. È stato anche trattato in modo esauriente il caso dell’eventuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno quando già il lavoratore o la lavoratrice sta usufruendo del congedo di maternità. Il legislatore ha chiarito che per effettuare il calcolo dell’importo relativo alla indennità spettante al lavoratore o alla lavoratrice, occorre considerare come base di calcolo retributiva quella ritenuta più favorevole per il beneficiario .


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