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Trust per il “Dopo di Noi”: dalle agevolazioni fiscali ai costi tutto quello che c’è da sapere

L'approfondimento curato dagli esperti di "Milano Notai" accende un faro su uno degli istituti più rilevanti della legge 112/2016

di Monica De Paoli e Francesca Pasi

La Legge 112/2016, conosciuta come “Legge sul Dopo di Noi”, mira a garantire il benessere e la protezione delle persone con disabilità grave, anche attraverso l’istituzione di strumenti giuridici che consentano di assicurare un supporto economico e assistenziale continuativo alla persona con disabilità, anche dopo la morte dei familiari. Tra gli strumenti negoziali individuati dal legislatore all’art. 6 della Legge, c’è il trust, un istituto giuridico di origine anglosassone, che consente a una persona, chiamata disponente (o settlor), di trasferire beni o diritti a una persona o ente, chiamato trustee, affinché questi li gestisca nell’interesse di un’altra persona, chiamata beneficiario. 

L’effetto reale tipico del trust è la segregazione dei  beni conferiti inizialmente dal disponente nel trust (e anche successivamente apportati dal disponente o da terzi) e che costituiranno il fondo in trust, ossia un patrimonio separato sia dal patrimonio del disponente, sia da quello personale del trustee sia da quello del beneficiario, con la conseguenza che i beni non potranno essere aggrediti dai creditori di tali soggetti.

Nel “trust dopo di noi” il fondo in trust è vincolato alla realizzazione del “progetto di vita” a favore del soggetto disabile beneficiario individuato nell’atto istitutivo dal disponente.  In particolare, il progetto di vita contiene un programma a lungo termine per la cura e la gestione del disabile dopo la scomparsa dei genitori che dovrebbe, quindi, includere, oltre ad una pianificazione finanziaria che assicuri sufficienti risorse per soddisfare le esigenze di vita del beneficiario, anche una pianificazione delle cure e dell’assistenza che comprenda i servizi di assistenza sanitaria, assistenza personale, attività sociali e attività di svago.

Il trustee, nel rispetto delle regole contenute nell’atto istitutivo di trust, ha il compito di gestire il patrimonio conferito nel trust in modo diligente e prudente allo scopo di realizzare il progetto di vita definito dal disponente. 

Accanto alla figura del trustee l’atto istitutivo del trust può prevedere anche quella del guardiano, che ha il compito di supervisionare l’operato del trustee e garantire che i beni siano gestiti in conformità con le intenzioni del disponente e nell’interesse del beneficiario. Sebbene non si tratti di una figura  necessaria, appare certamente opportuna in questa tipologia di trust in considerazione della condizione del beneficiario. Nei trust istituiti ai sensi della legge può rivestire la figura di guardiano anche l’amministratore di sostegno, ove nominato, in quanto i suoi compiti ben possono conciliarsi con quelli del guardiano. In tal senso vi è un orientamento consolidato dei tribunali.

Nella pianificazione dei beni da conferire nel trust è bene tener presente che il legislatore non ha previsto nella legge deroghe alle limitazioni imposte dal codice civile a tutela dei legittimari o alla disciplina dei patti successori.  Per questa ragione in presenza di più legittimari (ad esempio altri figli oltre al figlio disabile) il genitore che intenda istituire uno strumento di protezione per il figlio con disabilità, dovrà tener conto delle quote che la legge riserva agli altri figli e impostare di conseguenza le sue scelte. Tenendo presente che un accordo sottoscritto in vita dai genitori e dai figli con cui questi ultimi acconsentano ad una diversa allocazione del patrimonio in sede di successione dei genitori per far fronte alle esigenze del disabile è nullo in quanto sottoscritto in violazione del divieto dei patti successori. 

La legge riserva al “trust dopo di noi” alcune agevolazioni fiscali tra cui – la principale – è l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust.  Al riguardo – come chiarito anche dall’amministrazione finanziaria nella circolare 34/E del 20 ottobre 2022 – i conferimenti potranno avvenire anche in maniera frazionata nel corso della vita del trust, senza che ciò configuri un comportamento contrario alla lettera e/o alla ratio delle disposizioni in esame.  In caso di premorienza del beneficiario disabile rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust, i ri-trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono anch’essi della medesima esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Al di fuori della predetta ipotesi, in caso di morte del beneficiario disabile del trust, il trasferimento del patrimonio è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni in considerazione dell’(eventuale) rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra il disponente e i destinatari del patrimonio residuo.

Le ulterori agevolazioni previste dalla legge riguardano (oltre all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust): l’esenzione da bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee; l’applicazione di detrazioni e deduzioni fiscali alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati a favore del trust. 

Le agevolazioni fiscali  introdotte dalla Legge 112/20216  per i trust a favore di disabili gravi certamente hanno favorito negli utlimi anni il ricorso a questo istituto il cui utilizzo  resta, tuttavia, ancora limitato. Se da una parte, infatti, il trust offre diversi vantaggi, tra cui la protezione del patrimonio dalle pretese dei creditori e la possibilità di gestire il patrimonio per il lungo termine, dall’altra la sua istituzione può risultare complessa e comporta dei costi in quanto è necessario (e opportuno) l’intervento dei professionisti.

Il “trust dopo di noi” ha un costo iniziale per la sua istituzione legato al necessario intervento del notaio, che deve redigere l’atto pubblico ed a eventuali altri professionisti coinvolti nella redazione dell’atto istituivo e nel progetto di vita. Successivamente i costi sono quelli relativi agli uffici previsti nel trust: trustee e guardiano. Solitamente i primi trustee e guardiani sono i genitori stessi del disabile. Successivamente, se sarà possibile mantenere questi uffici in capo ai familiari del soggetto disabile, gli stessi continueranno di norma a essere svolti gratuitamente; diversamente, se si dovrà ricorrere a professionisti si dovrà tener conto del costo per lo svolgimento di questi incarichi.

Per far sì che i costi inerenti l’utilizzo del trust non rappresentino un impedimento per le famiglie, sono state avviate alcune sperimentazioni per favorire l’assunzione della figura di trustee da parte di enti del Terzo settore in grado di offrire un servizio professionale, con competenze allargate anche alla gestione del progetto di vita ed alle relazioni con associazioni e cooperative di riferimento, con costi di gestione contenuti o  modulabili in ragione della loro natura non lucrativa e della possibilità di accorpare più soggetti (i cosiddetti trust collettivi) in una logica di “economia di scala”.

Le autrici di questo approfondimento fanno parte dello studio Milano Notai, specializzato, fra l’altro, nella normativa su non profit e Terzo settore.

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