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Invalido, vorrei pensione e lavoro

Non esiste la possibilità di ottenere un trattamento pensionistico in caso di invalidità senza cessare l'attività lavorativa (di Damiano Bettoni).

di Redazione

Sono un dipendente comunale e sono stato assunto con la qualifica di operatore, categoria “B”, nel 1991. Oggi ho 52 anni e circa un anno fa mi è stato diagnosticato e in seguito accertato il morbo di Parkinson. A questo punto mi chiedo e vi chiedo: posso fare domanda per il riconoscimento di tale invalidità per ottenere in questo modo l?assegno dell?Inps e questo senza che ne resti compromesso il mio posto di lavoro attuale?

A.B. (email)

In qualità di dipendente comunale, il nostro lettore appartiene a un ordinamento previdenziale diverso da quello dell?Inps e che è disciplinato da regole che, purtroppo, non prevedono la possibilità di ottenere alcun trattamento pensionistico senza la condizione di dover cessare l?attività lavorativa. Il suo istituto previdenziale è infatti l?Inpdap, e il suo fondo pensionistico di categoria viene dalla legge definito come un fondo ?esclusivo? dell?assicurazione generale obbligatoria gestita dall?Inps. Nell?ordinamento Inpdap esiste la possibilità di chiedere un trattamento pensionistico di inabilità disciplinato dall?articolo 2, comma 12 della legge di riforma n. 335/1995. Detto pensionamento richiede un requisito invalidante molto elevato (lo stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), ed un requisito contributivo di cinque anni dei quali almeno tre nell?ultimo quinquennio che il nostro lettore, attualmente, essendo stato assunto nel 1991, possiede. La pensione di inabilità, ove conferita, comporterebbe per il signor Angelo un aumento contributivo di circa solo 8 anni rispetto ai 13 attualmente maturati. Sarebbe quindi una pensione esigua, il cui riconoscimento è peraltro incerto visto appunto la gravità del requisito sanitario richiesto. Ma ciò che è più importante è che tale pensionamento (o meglio il giudizio di inabilità ad esso sotteso) imporrebbe all?amministrazione comunale di appartenenza l?obbligo di disporre la risoluzione incondizionata del rapporto lavorativo (in pratica si tratta di un licenziamento per inidoneità fisica) e ciò, quindi, renderebbe impraticabile l?aspirazione di cumulare la seppur esigua pensione con un provento stipendiale. Ma c?è di più. Ove all?esito dell?accertamento medico il nostro lettore non dovesse essere riconosciuto affetto da una inabilità di tale gravità da integrare gli estremi per il diritto a pensione ex legge 335/1995, ma comunque la sua condizione di salute dovesse essere riconosciuta invalidante ai fini di una proficua prosecuzione del rapporto lavorativo, l?amministrazione comunale potrebbe vedersi costretta a licenziare il signor Angelo pur in assenza del riconoscimento del diritto a pensione. E così i 13 anni di contribuzione al momento raggiunti dal nostro lettore non sarebbero sufficienti per l?ottenimento di diverso trattamento pensionistico Inpdap, rendendo necessario il trasferimento di tutta la contribuzione all?Inps per ivi tentare la via di diverso pensionamento per invalidità. Sarebbe tuttavia opportuno, data la complessità della normativa e la delicatezza del caso, che il signor Angelo si rivolgesse ai nostri uffici di Patronato Acli onde vagliare al meglio la situazione e completare l?analisi con dati eventualmente da lei omessi e determinanti per eventuali soluzioni alternative (per esempio sarebbe importante conoscere se il nostro lettore ha contribuzione Inps o in altri fondi anteriore all?assunzione comunale). Il punto L?ordinamento previdenziale Inpdap, attualmente, non prevede la possibilità di ottenere alcun trattamento pensionistico in caso di invalidità, senza la condizione di dover cessare l?attività lavorativa. Questo pensionamento, tra l?altro, richiede un requisito invalidante molto elevato (lo stato di impossibilità assoluta di lavorare).

Damiano Bettoni

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