Solidarietà
Breve guida al testamento solidale
Quali gli elementi essenziali da conoscere per i cittadini e le associazioni che volessero utilizzare questo strumento? L'approfondimento curato dagli esperti di "Milano Notai" sulla base delle indicazioni del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Per lascito testamentario solidale si intende lo strumento attraverso il quale si può destinare la quota disponibile del proprio patrimonio ad enti senza scopo di lucro, senza che siano lese le quote legittime riservate per legge ad alcuni eredi. I lasciti possono essere destinati al perseguimento delle finalità proprie dell’organizzazione beneficiaria oppure a progetti specifici (ad esempio la realizzazione di una scuola in un Paese in via di sviluppo), attraverso l’istituto dell’onere. I lasciti consentono al testatore di continuare, anche dopo il suo decesso, a sostenere una causa che già in vita gli stava a cuore.
Anche se in Italia i dati sono ancora bassi rispetto ai Paesi di cultura anglossassone, sempre più persone scelgono invece di includere le cause solidali nel loro testamento; per questo le campagne lasciti stanno diventando una forma diffusa di fundraising per gli enti del Terzo settore e gli altri enti non profit. Tanto è vero che si sono occupate dell’argomento anche le linee guida adottate con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 giugno 2022.
L’ente del Terzo settore che vuole ricorrere a questa forma di raccolta fondi dovrebbe predisporre opuscoli o pubblicare sul proprio sito internet e/o diffondere attraverso il sistema radio televisivo le seguenti informazioni:
– le modalità con le quali è possibile disporre lasciti testamentari;
– la differenza tra patrimonio disponibile e quote di legittima;
– la facoltà di modificare sempre le proprie disposizioni testamentarie;
– la possibilità di vincolare il lascito alla realizzazione di uno specifico progetto, rappresentando però, in tale caso, la necessità di indicare nel testamento la possibilità di impieghi alternativi qualora il progetto non fosse più realizzabile per qualsiasi causa dopo la morte del disponente.
Creare una guida ai lasciti solidali è un ottimo modo per sensibilizzare i donatori e incoraggiarli a considerare questa forma di sostegno ad una organizzazione. Una guida ben strutturata ed efficace deve prendere in considerazione tutti i seguenti aspetti.
1. Introduzione al concetto di lasciti solidali e alla loro importanza
È fondamentale innanzitutto chiarire in modo semplice e diretto cosa sono i lasciti solidali e perché è importante sostenere l’associazione / la fondazione attraverso questo strumento, spiegando anche che i donatori possono considerare diversi tipi di lascito:
- lascito in denaro: una somma di denaro definita, che l’organizzazione riceverà alla morte del donatore;
- lascito di beni mobili / immobili in proprietà o altro diritto reale di godimento: immobili, opere d’arte o altri beni di valore.
2. Come fare un lascito testamentario
La guida deve spiegare come è possibile disporre dei propri beni dopo la morte, la differenza tra quota di legittima e quota disponibile e quali sono le diverse forme di testamento previste dalla normativa vigente.
Il testamento ha un grande vantaggio: consente di pianificare con certezza il passaggio del proprio patrimonio e di disporre che le proprie volontà, anche di natura non patrimoniale, siano attuate dopo la morte. Con esso, il testatore è libero di disporre dei propri beni con l’unico vincolo, in presenza di figli, coniuge o ascendenti (per questi ultimi solo in mancanza di figli), di riservare loro una parte del patrimonio, determinata per legge (quota di legittima).
Esistono tre tipologie di testamento:
- il testamento olografo è quello interamente scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore. È il modo più semplice (e meno costoso) di fare testamento. È anche opportuno preoccuparsi della sua conservazione “in mani fidate”;
- il testamento pubblico è un atto redatto da un notaio in presenza di due testimoni. Può essere fatto anche da chi, a causa ad esempio di malattia, non è in grado di scrivere o di firmare;
- il testamento segreto è una forma davvero poco utilizzata, che consiste in un testamento sottoscritto e consegnato dal testatore in busta chiusa al notaio, che redige il verbale di consegna e lo conserva nei suoi atti.
Il testamento, in qualunque forma sia redatto, è un atto sempre revocabile dal testatore e acquista efficacia solo dopo la sua morte. Per redigere correttamente il testamento e individuare l’ente beneficiario è consigliabile farsi assistere e consigliare da un notaio o da altro professionista esperto per non incorrere in errori o equivoci che possono frustrare la volontà del testatore.
3. Agevolazioni fiscali
Ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 346/1990, non sono soggetti all’imposta sulle successioni i trasferimenti a favore:
– delle onlus;
– di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità;
– di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che, pur non avendo come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, impiegano i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità indicate dal testatore. L’impiego deve essere dimostrato entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità; in mancanza di tale dimostrazione è dovuto il pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
Infine, l’articolo 82, comma 2, del d.lgs. 117/2017 esenta dall’imposta di successione i trasferimenti a favore degli enti del Terzo settore (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Adempimenti a carico dell’ente beneficiario
Gli adempimenti a carico dell’organizzazione beneficiaria variano a seconda che il testatore l’abbia nominata come erede o come legatario. L’istituzione di erede può essere a favore di uno o più soggetti in quote, oppure il testatore può decidere di assegnare i singoli beni ai diversi eredi. Il legato è una disposizione a titolo particolare con cui il testatore lascia uno o più beni a uno o più beneficiari, che hanno diritto di ricevere solo il bene a loro destinato e che può coesistere con la nomina degli eredi. Se il lascito è fatto come istituzione di erede, l’eredità va accettata con beneficio di inventario. Se il lascito è fatto come legato non è necessaria l’accettazione ma l’associazione / fondazione può rinunciarvi. In tutti i casi è necessario presentare all’Agenzia delle entrate entro un anno dal decesso la dichiarazione di successione.
Cenni sulle assicurazioni sulla vita a favore di enti
Per concludere, ci sia consentito accennare ad uno strumento diverso da quello dei lasciti ma parimenti adatto per sostenere una causa benefica: le polizze vita stipulate in favore di una organizzazione senza scopo di lucro.
Il beneficiario della polizza vita può essere designato dall’assicurato con una delle seguenti modalità:
• nel contratto di assicurazione;
• con una successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicurazione;
• per testamento.
I vantaggi delle polizze vita sono diversi; in particolare, le somme corrisposte ai beneficiari non rientrano nell’attivo ereditario e evitano agli enti le procedure successorie.
Le autrici di questo approfondimento fanno parte dello studio Milano Notai, specializzato, fra l’altro, nella normativa su non profit e Terzo settore.
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