Leggi
Non profit: “sconti” per l’acquisto di ambulanze e strumenti antincendio
L'Agenzia Entrate ha emanato una circolare, la 28/E del 21 giugno, in cui spiega i benefici per le onlus del decretone alla Finanziaria. Ecco le istruzioni
Novità per le organizzazioni di volontariato e le onlus che procedono all?acquisto di ambulanze e beni mobili per attività antincendio dei vigili del fuoco volontari. L?Agenzia delle Entrate è infatti intervenuta a spiegare le regole del beneficio introdotto nel decretone collegato alla Finanziaria 2003 (art. 20 del decreto legge 269/2003), con una circolare, la n.28/E del 21 giugno scorso.
In cosa consiste, dunque, la nuova modalità di acquisto agevolato?
Vediamola dal testo integrale della circolare, pubblicata sul sito dell’Agenzia Entrate:
Punto 8
Art. 20 – Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS
L’articolo 20 del decreto apportando modifiche al comma 1
dell’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto una nuova modalita’ per fruire del contributo per l’acquisto, da parte delle associazioni di volontariato e delle ONLUS, di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attivita’ antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quella contenuta
nella prima parte del comma 1 dell’art. 96 della citata legge n. 342 del
2000.
La prima parte del comma 1 dell’art. 96 citato prevede l’erogazione
di un contributo a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. I
criteri e modalita’ per la concessione e l’erogazione del contributo sono
stati definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali n. 388 del 28 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
250 del 26 ottobre 2001.
Con l’art. 20 del decreto e’ stata introdotta la possibilita’ di
conseguire il predetto contributo “nella misura del venti per cento del
prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Si precisa che la riduzione del 20 per cento del prezzo deve essere
applicata sul prezzo complessivo di acquisto al netto dell’IVA.
Esempio di calcolo:
Imponibile (prezzo complessivo d’acquisto): 100.000 euro
IVA relativa: 20.000 euro
Totale: 120.000 euro
Contributo ex art. 20 D.L. 269: 20.000 euro (100.000 x 20%)
Importo dovuto dall’acquirente:100.000 euro
Il venditore recuperera’ le somme corrispondenti alla riduzione
praticata mediante compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.
Si precisa che la riduzione del 20 per cento del prezzo complessivo
puo’ essere applicata anche in caso di acquisizione mediante contratti di leasing delle autoambulanze e dei beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attivita’ antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari.
Cio’ in conformita’ a quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro
del lavoro e politiche sociali del 28 agosto 2001, n. 388, secondo cui la
concessione del contributo a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali e’ prevista anche per l’acquisizione dei beni ivi menzionati mediante contratto di leasing.
In tal caso la riduzione del 20% andra’ calcolata sul prezzo di
acquisto del bene da parte della societa’ di leasing.
Ai fini della fruizione del beneficio e’ necessario che nell’atto di
acquisto sia espressamente previsto che il bene acquistato verra’ consegnato dal fornitore all’associazione di volontariato (iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266) o alla ONLUS con la quale la societa’ acquirente abbia preventivamente stipulato il contratto di leasing.
Si precisa inoltre che la consegna del bene deve essere provata
attraverso apposito verbale di consegna, sottoscritto da tutte le parti, ivi
compresa la societa’ di leasing.
La riduzione del prezzo deve essere operata sul prezzo di cessione
del bene dal fornitore alla societa’ di leasing, al netto dell’IVA.
Si precisa che nella fattura, oltre che alla norma agevolativa di cui
all’art. 20 del decreto-legge n. 269 del 2003, dovra’ essere indicata la
denominazione dell’ente utilizzatore.
Si fa presente che mentre il contributo previsto dalla prima parte
del comma 1 dell’art. 96 della legge n. 342 del 2000 e’ utilizzabile per
l’acquisto, oltre che delle ambulanze, anche di beni strumentali, ad
esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita’ di utilita’ sociale che, per le loro caratteristiche, non sono
suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni,
l’agevolazione introdotta dall’articolo 20 del decreto e’ utilizzabile
solamente per l’acquisto di autoambulanze, allestite delle attrezzature
necessarie all’uso cui le stesse sono destinate, e di beni mobili iscritti
in pubblici registri destinati ad attivita’ antincendio da parte dei vigili
del fuoco volontari.
Per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei venditori, nella
fattura di vendita deve essere fatto esplicito riferimento alla noma
agevolativa di cui all’articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Si ricorda che con risoluzione n. 18/E del 19 febbraio 2004, al fine
di consentire la compensazione delle somme sopra individuate, e’ stato istituito il seguente codice tributo: “6769” denominato “Credito d’imposta per la vendita di autoambulanze e di beni mobili registrati destinati ad attivita’ antincendio – Articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”. Nella compilazione del modello di versamento “F24” il codice tributo sopra menzionato deve essere esposto nella “Sezione Erario”, con l’indicazione dell’anno in cui si effettua la compensazione.
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.