Cultura
UE: il testo della costituzione dell’Europa
Pubblichiamo ampi stralci del testo di Costituzione approvato ieri
di Paul Ricard
Il Trattato Costituzionale unico, approvato ieri dal Consiglio Europeo, è composto da un preambolo (qui di seguito riportato) e da quattro parti, di cui pubblichiamo stralci
Preambolo
Consapevoli che l’Europa è un continente portatore di civiltà; che i suoi abitanti, giunti in ondate successive fin dagli albori dell’umanità, vi hanno progressivamente sviluppato i valori che sono alla base dell’umanesimo: uguaglianza degli esseri umani, libertà, rispetto della ragione;
Ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, i cui valori, sempre presenti nel suo patrimonio, hanno ancorato nella vita della società il ruolo centrale della persona, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e il rispetto del diritto;
Convinti che l’Europa, ormai riunificata, intende proseguire questo percorso di civiltà, di progresso e di prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi;
Persuasi che i popoli dell’Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino;
Certi che, “unita nella diversità”, l’Europa offre loro le migliori possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana.
La costituzione dell’Europa
Riconoscenti ai membri della Convenzione europea di aver elaborato la presente Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d’Europa, i capi di Stato e di governo dell?Unione, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
DEFINIZIONE E OBIETTIVI
Istituzione dell’Unione (art.1)
Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d’Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l’Unione europea, alla quale gli Stati membri conferiscono competenze per conseguire obiettivi comuni. L’Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sul modello comunitario le competenze che essi le trasferiscono.
L’Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.(…)
Valori dell’Unione (art.2)
L’Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non discriminazione.
Obiettivi dell’Unione (art.3)
L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato unico nel quale la concorrenza è libera e non distorta.
L’Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata, un’economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente.
Relazioni tra l’Unione e gli Stati membri (art.5)
L’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali.
Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza interna. (…)
Personalità giuridica (art.6)
L’Unione ha personalità giuridica.
I CITTADINI
Diritti fondamentali (art.7)
L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II della Costituzione (…)
Cittadinanza dell’Unione (art.8)
È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. (..)
I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione.
Tali diritti comprendono:
– il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
– il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; (…)
– il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue della Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
COMPETENZE
Principi fondamentali (art.9)
La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità (…)
Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.
Diritto dell’Unione (art.10)
La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri. (…)
Competenze esclusive (art.12)
L’Unione ha competenza esclusiva per definire le regole di concorrenza nell’ambito del mercato interno e nei seguenti settori:
– politica monetaria per gli Stati membri che hanno adottato l’euro,
– politica commerciale comune,
– unione doganale,
– conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca.
Coordinamento delle politiche economiche
e dell’occupazione (art.14)
L’Unione adotta misure intese ad assicurare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, in particolare adottando indirizzi di massima per dette politiche. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell’ambito dell’Unione.
Politica estera e di sicurezza comune (art.15)
La competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune comprende tutti i settori della politica estera nonché tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.
Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano gli atti adottati dall’Unione in questo settore. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.
IL QUADRO ISTITUZIONALE
Le istituzioni dell’Unione (art.18)
L’Unione dispone di un quadro istituzionale unico che mira a:
– perseguire gli obiettivi dell’Unione,
– promuoverne i valori,
– servire gli interessi dell’Unione, dei suoi cittadini e dei suoi Stati membri, nonché a garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle politiche e delle azioni da essa condotte al fine di raggiungerne gli obiettivi.
Tale quadro istituzionale comprende:
Il Parlamento europeo,
Il Consiglio europeo,
Il Consiglio dei ministri,
La Commissione europea,
La Corte di giustizia dell’Unione europea,
La Banca centrale europea,
La Corte dei conti.
Il Parlamento europeo (art.19)
Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e funzioni di controllo politico e consultive, secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione. Esso elegge il Presidente della Commissione europea.
Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini europei nel corso di uno scrutinio libero e segreto per un termine di cinque anni. Il numero dei suoi membri non può essere superiore a settecento. La rappresentanza dei cittadini europei è garantita in modo regressivamente proporzionale, con la fissazione di una soglia minima di quattro membri del Parlamento europeo per Stato membro.
Il Consiglio europeo (art.20)
Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e definisce i suoi orientamenti e le sue priorità politiche generali.
Il Consiglio europeo è composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri partecipa ai suoi lavori.
Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del suo Presidente. Salvo nei casi in cui la Costituzione disponga altrimenti, il Consiglio europeo si pronuncia per consenso.
Il Presidente del Consiglio europeo (art.21)
Il Presidente del Consiglio europeo è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta (…)
Il Presidente del Consiglio europeo presiede e anima i lavori del Consiglio europeo e ne assicura la preparazione e la continuità. Egli si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo. Egli presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni. Il Presidente del Consiglio europeo non può essere membro di un’altra istituzione europea o esercitare un mandato nazionale.
Il Consiglio dei ministri (art.22)
Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
La Commissione europea (art.25)
La Commissione è composta da un rappresentante per ogni Paese membro fino al 2014, in seguito il numero dei commissari verrà ridotto e sarà pari ai due terzi degli Stati appartenenti all?Unione.
Il Presidente della Commissione europea (art.26)
Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono. (…)
Il ministro degli Affari esteri (art.27)
Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l’accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell’Unione. Questi guida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione.
Il ministro degli Affari esteri contribuisce con le sue proposte all’elaborazione della politica estera comune e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.
Il ministro degli Affari esteri è uno dei vicepresidenti della Commissione europea. In seno a tale istituzione, egli è incaricato delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione. Nell’esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione.
La Corte di giustizia dell’Unione europea (art.28)
La Corte di giustizia, compreso il Tribunale, assicura il rispetto della Costituzione e del diritto dell’Unione. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell’Unione.
La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro ed è assistita da avvocati generali. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro: il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia.
Disposizioni particolari all’attuazione della politica estera e di sicurezza comune (art.39)
L’Unione europea conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull’individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita.
Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell’Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune.(…)
Disposizioni particolari all’attuazione della politica di difesa comune (art.40)
La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l’Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L’Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni unite. L’esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.
AZIONE ESTERNA DELL?UNIONE
Democrazia (art. 193)
L?azione dell?Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l?allargamento e che si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell?uomo (…), rispetto del diritto internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni unite.
Politica estera e di sicurezza (art.195)
Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.
Gli Stati membri (…) si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell?Unione o tale da compromettere l?efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.
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