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Fondazioni bancarie: in Gazzetta il Regolamento di Tremonti

"Abroga e sostituisce il regolamento emanato nel 2002". Ecco le nuove regole

di Benedetta Verrini

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, la n.139 del 16 giugno 2004, il Regolamento del ministro Giulio Tremonti in materia di disciplina di fondazioni bancarie (ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448). La riforma, voluta dal ministro Tremonti, era stata inserita nella legge finanziaria per il 2002 sotto forma di emendamento all’art.11 e puntava a modificare l’impianto della legge Ciampi. Arriva, quindi, al capolinea la lunga ‘querelle’ tra Via XX settembre le le fondazioni di orgine bancaria. L’Acri ha appreso con ”soddisfazione” la notizia della pubblicazione del provvedimento, che ”pone fine a un lungo periodo di incertezza che ha condizionato l’operatività delle Fondazioni e permette loro di dispiegare appieno il loro ruolo a favore delle comunità locali di riferimento e dell’intera collettivitaà nazionale”. Sulla riforma delle Fondazioni si era anche pronunciata la Corte Costituzionale che aveva rimarcato in maniera definitiva l’identità delle Fondazion quali soggetti non profit, privati e autonomi, ”organizzatori delle liberta’ sociali”. Principio, questo, ripreso dal nuovo regolamento attuativo della legge 448 del 2001. Il regolamento “abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217” e ridisegna la disciplina delle fondazioni fissando le nuove regole per: – l’attività istituzionale (art.2) 1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, puo’ definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l’attivita’ della fondazione. 2. Le fondazioni scelgono, nell’ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a piu’ di una delle categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti puo’ essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell’organo della fondazione a cio’ competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni e’ data comunicazione all’Autorita’ di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l’articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell’articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonche’ di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, puo’ essere diretta a uno o piu’ dei settori ammessi. 5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge. -l’organo di indirizzo (art.3) 1. Gli statuti delle fondazioni prevedono che l’organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realta’ locali e, per la eventuale restante parte, da personalita’ che per professionalita’, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e’ rivolta l’attivita’ della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalita’ sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione. 2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realta’ locali e regolamenta i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell’organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti. 3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalita’ di chiara ed indiscussa fama. 4. Nelle fondazioni di origine associativa lo statuto puo’ attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla meta’ dei componenti l’organo di indirizzo. L’organo di indirizzo, per la restante parte, e’ composto secondo quanto previsto dai precedenti commi. 5. Lo statuto determina, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilita’ e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell’organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l’organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilita’, la regolarita’ della designazione, l’esistenza dei requisiti e l’assenza di cause di incompatibilita’ e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilita’ di funzionamento dell’organo di indirizzo provvede l’organo di controllo. – le incompatibilità (art.4) 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa’ bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa’ bancaria conferitaria. 2. I componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attivita’ delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti. – il patrimonio (art.5) 1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditivita’. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999. – le partecipazioni bancarie di controllo (art.6) 1. Una societa’ bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o piu’ fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall’articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L’esistenza dell’accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6. 2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le fondazioni devono sciogliere l’accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell’autorita’ di vigilanza. – disposizioni transitorie (art.7) 1. Le fondazioni per le quali l’organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all’articolo 4, comma 1, lettera c),del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalita’ e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo. 2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all’entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilita’ dei componenti gli organi delle fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo. 4. Per le fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell’attuazione dell’articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l’esecuzione del documento programmatico previsionale 2004 approvato entro il 2003, e’ da considerarsi ricompresa nell’ordinaria amministrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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