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Quando l’affissione non paga le tasse

L'imposta di pubblicità viene applicata in base alla natura economica dell'attività pubblicizzata.

di Carlo Mazzini

Sono il presidente di un?associazione onlus, iscritta e registrata all?Anagrafe delle onlus. Vorrei sapere: le onlus devono pagare la tassa di affissione? Ci sono riferimenti normativi?

P. S. (email)

Iniziamo dai riferimenti normativi: dlgs n. 507/93, e in particolare gli artt. 5, 7, 16, 17 e 20, e la Risoluzione n. 41 del 99. Il presupposto di applicazione dell'imposta di pubblicità è la natura economica dell'attività pubblicizzata. Ipotizziamo che la vostra rappresentazione teatrale di beneficenza sia definibile come raccolta pubblica occasionale di fondi ex art. 143, c. 3, lett. a) del Tuir dpr n. 917/86 (in vigore dal 2004). In questo caso, come da articolo 2, c. 1 del dlgs n. 460/97, l'attività sarebbe esente da ogni tributo. Fuori da questo caso, l'imposta comunale sulla pubblicità è ridotta alla metà per la pubblicità fatta da enti non commerciali; non è dovuta quando è sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo se si riferisce alle rappresentazioni in programmazione. L'imposta non è dovuta per superfici inferiori a 300 cm2 (art. 7, c. 2). La tariffa sulle pubbliche affissioni è ridotta a metà per i manifesti di enti senza scopo di lucro. Ricordo infine che, ex l?art. 21 del dlgs n. 460/97, i Comuni e gli altri enti territoriali possono deliberare nei confronti delle onlus la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.


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