Non profit

L’attività socio-sanitaria è solidale “a prescindere”

L'assistenza sociale potrebbe comportare l'affiancamento di soggetti svantaggiati e non.

di Salvatore Pettinato

La competente Dre ci ha rifiutato l?iscrizione nell?anagrafe delle onlus. La nostra attività da statuto è l?assistenza socio-sanitaria ma ci si chiede l?inserimento in statuto di soggetti svantaggiati. Chi ha ragione? L?attività socio-sanitaria è una di quelle attività a “solidarismo immanente”, cioè attività che non possono che essere svolte per finalità di solidarietà sociale. Per queste attività l?art.10, c. 4 del dlgs. 460/97 prevede il perseguimento di finalità di solidarietà sociale a prescindere dalle condizioni espresse ai commi 2 e 3 dello stesso articolo. A questo punto la richiesta della Direzione regionale delle entrate sarebbe superflua se il vostro statuto non facesse cenno ai soggetti beneficiari dell?attività. Il discorso sarebbe differente qualora nel vostro statuto ci fosse scritto che l?attività socio-sanitaria è svolta in esclusiva nei confronti di soggetti non svantaggiati: ne sorgerebbe un contrasto concettuale per il quale non sarebbe configurabile l?attività socio-sanitaria e di conseguenza la qualifica fiscale di onlus. Sarebbe come scrivere che vi occupate di beneficenza a favore dei ricchi. Nel caso in cui, invece, in statuto comparissero soggetti svantaggiati e non svantaggiati, la configurabilità dell?attività meritoria sarebbe da analizzare in relazione a ogni singolo campo di azione: l?assistenza sociale potrebbe comportare l?affiancamento di soggetti svantaggiati e non.


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