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Nel decreto Urbani anche la nuova disciplina dello sport dilettantistico

La Camera dei Deputati infatti ieri ha approvato all'unanimità un emendamento che modifica l'art. 90 della Legge finanziaria 2003

di Benedetta Verrini

Non solo pirateria informatica: il decreto Urbani, approvato oggi dalla Camera, si occupa anche di società sportive dilettantistiche. La Camera dei Deputati infatti ieri ha approvato all’unanimità un emendamento che modifica l’art. 90 della Legge finanziaria 2003, che prevede interventi in favore delle società sportive dilettantistiche. “L’emendamento approvato intende rimuovere le disposizioni che avevano determinato un conflitto di competenze tra Governo e Regioni” si legge in un comunicato del sottosegretario Pescante pubblicato oggi sul sito del ministero dei Beni Culturali. Il testo passerà ora all’esame del Senato per essere convertito entro il 22 maggio prossimo. “A decorrere da quella data l’art. 90 sarà totalmente operativo” prosegue il comunicato, “consentendo in tal modo a circa 100mila società sportive, nelle quali operano oltre 550mila dirigenti volontari, 140mila tecnici sportivi e 80mila ufficiali di gara, di poter usufruire di benefici che consentiranno un ulteriore sviluppo del settore”. In particolare il provvedimento prevede: · il riconoscimento della personalità giuridica delle società sportive dilettantistiche; · la semplificazione degli obblighi contabili; · la concessione di agevolazioni fiscali; · la costituzione di un fondo di garanzie presso l’Istituto per il Credito Sportivo per i mutui contratti dall’associazionismo sportivo no-profit; · la detrazione d’imposta fino al massimo di 200.000 euro per le imprese che sottoscrivono contratti di sponsorizzazione per lo sport. Ecco il testo integrale dell’emendamento approvato ieri all’unanimità: Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 6-bis. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 17, lettera c), dopo le parole: “società sportiva di capitali” sono inserite le seguenti parole: “o cooperativa”. 6-ter. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai seguenti: 18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti. a) la denominazione; b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell’associazione; h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. 18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. 18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all’integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall’assemblea dei soci. 6-quater. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati. 4. 100. La Commissione. (Approvato)


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