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Legittimo l’utile per una onlus l’importante è non distribuirlo

La perdita della qualifica fiscale non potrebbe essere causata da un avanzo di gestione.

di Salvatore Pettinato

Sono il presidente di una associazione onlus; il nostro ultimo bilancio ha evidenziato un risultato positivo; gli utili conseguiti saranno impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali. Il fatto che il bilancio non si sia chiuso in pareggio (come gli scorsi anni) può in qualche modo determinare la perdita della qualifica di onlus?

L?art. 10 del dlgs. n. 460/97, istitutivo delle onlus, prevede a carico di queste ultime l?obbligo di prevedere espressamente nei loro statuti il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell?associazione (cfr. art. 10, comma 1, lett. d dell?art. 10) e l?obbligo di reimpiegare gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse (cfr. art. 10, comma 1, lett. e). Si evince chiaramente, quindi, che è del tutto legittimo per una onlus avere dei risultati positivi di gestione a fine anno.
La perdita della qualifica fiscale di onlus non potrebbe mai essere causata dall?esistenza di un avanzo di gestione, ma al massimo da un suo utilizzo che non si configuri come reinvestimento per finalità istituzionali e che potrebbe invece rappresentare una distribuzione di utili. Finché non distribuite, quindi, non c?è nessun rischio.

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