Non profit

A quale registro è meglio iscriversi

Per una onlus di diritto sarebbe meglio non porsi nella scomoda condizione di non iscriversi al Registro delle associazioni nazionale di promozione sociale.

di Carlo Mazzini

La nostra associazione si è costituita nel 1993 e si è iscritta al Registro regionale nel 96. Con l?entrata in vigore della l. 460/97 abbiamo acquisito la caratteristica di onlus. Avendo costituito negli anni sedi e comitati in altre regioni, stiamo valutando se iscriverci al Registro nazionale della Pcm, Dipartimento AA.SS. ai sensi della l. 383. Quali potrebbero essere le difficoltà gestionali e amministrative? Perderemmo le caratteristiche proprie dell?associazione di volontariato?

P. B. (email)

A volte, per ?tradurre? i vostri quesiti, ci sarebbe bisogno della Stele di Rosetta. Ribadisco che le regole da tenere in considerazione quando ponete quesiti sono: a) specificare qual è il registro cui siete iscritti, data la proliferazione dei medesimi e le differenti valenze (conseguenze) amministrative e tributarie; b) mettere sempre l?anno di promulgazione di leggi, decreti ecc.
Questa, che a occhi inesperti potrebbe sembrare un inciso o una premessa, è in realtà una ?conditio sine qua non? per rispondere alla generalità dei quesiti. In quello in esame, vi sono alcune ?leggerezze? che mi obbligano a ?intuire? la realtà dei fatti. Desumo che l?associazione in oggetto sia iscritta al Registro locale del volontariato, quindi onlus di diritto. Partendo da questo punto il quesito ha un senso se viene riformulato in questo modo: “Essendo onlus di diritto – in quanto odv iscritta -, avendo esteso la nostra operatività in altre regioni, vorremmo iscriverci al registro delle associazioni nazionali di promozione sociale (aps). Possiamo farlo, e quali sono le conseguenze?”
A costo di diventare impopolare, devo dirvi che la materia purtroppo non è pacifica. La valutazione di registrarsi a livello nazionale non può fondarsi da una mera volontà di appuntarsi sul petto un?altra medaglia. Qui il conto da farsi è di rapporto tra costo/opportunità, con un occhio alle previsioni future sulla legislazione. Vi sono alcune interpretazioni a livello locale che non consentono alla sovrapposizione della veste di associazione di promozione sociale con quella del volontariato e quindi di onlus; d?altro canto, non esiste alcuna norma che esplicitamente vieti la doppia (o tripla) registrazione. C?è da supporre che esista, dove esiste, un divieto a livello amministrativo e un permesso a livello tributario? Quanta confusione! Ma, soprattutto, chiediamoci: conviene?
In realtà, con l?iscrizione al Registro nazionale delle aps si può concorrere a bandi dedicati di finanziamento; per richiedere l?iscrizione bisogna avere almeno 5 sedi regionali e 20 provinciali, oltre, ovviamente, a uno statuto conforme alla l. 383/00. Oltre a ciò, non vedo altra convenienza; anzi vedo un intreccio di norme che non rende semplice la gestione dell?ente. A volte mi presento come aps, altre come onlus? La detraibilità delle erogazioni effettuate da persone fisiche deve seguire le regole e i limiti di una o dell?altra fattispecie? Se le regole di governance delle aps sono un po? meno stringenti rispetto a quelle delle onlus, posso far valere le prime?
A tali quesiti non è agevole rispondere, e sarebbe meglio non porsi in tale scomoda condizione. Si invita invece a guardare avanti, e in particolare alla riforma della legge sul volontariato (l. 266/91) che da un po? di tempo è in discussione tra le parti interessate: il ministero del Welfare e le rappresentanze del volontariato. Le basti sapere che uno dei non frequenti punti che trovano l?accordo delle parti è la previsione di costituzione degli organismi di volontariato a rilevanza nazionale (similmente alle aps). Le pongo allora io una domanda: non vale forse la pena di seguire l?iter di modifica della l. 266/91? Stia sicuro che Vita non mancherà di informarci.

Il punto
Tra le associazioni di volontariato onlus e quelle di promozione sociale la differenza non è solo nominale. Sono diverse anche le leggi di riferimento: 266/91 per le prime e 383/00 per le seconde. Prima di pensare a iscriversi al registro nazionale, meglio aspettare la riforma della legge sul volontariato.

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