Scuola
Insegnanti di sostegno, slitta di un anno la conferma per i supplenti
Il governo ha posto la fiducia sul decreto che prevede corsi di specializzazione light per gli insegnanti di sostegno che hanno insegnato senza titolo. Slitta di un anno la possibilità da parte delle famiglie di chiedere conferma dello stesso insegnante di sostegno non di ruolo per l'anno successivo. Più soldi per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità (ma così si svuota il vecchio Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)
In Senato il Governo ha posto la fiducia sull’approvazione del ddl di conversione del decreto legge 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità, regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025, università e ricerca. Il testo è stato quindi approvato in via definitiva martedì 23 luglio nella stessa versione licenziata dall’Assemblea della Camera dei deputati il 17 luglio 2024 (qui il testo): 98 i senatori favorevoli, 70 i contrari e un’astensione. Che cosa è cambiato rispetto al decreto legge iniziale (leggi qui, con il testo a fronte)?
Continuità degli insegnanti di sostegno
Prima di tutto, dovrà attendere ancora la possibilità di confermare il docente di sostegno in possesso del titolo di specializzazione scolastico, con incarico a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, dandogli la precedenza rispetto ad altri colleghi sempre a tempo determinato, su richiesta delle famiglie. Una “piccola rivoluzione” nell’ottica di dare continuità alle relazioni tra alunno con disabilità e insegnante di sostegno, benché non ha torto nemmeno chi sottolinea che l’inclusione è questione che riguarda tutti i docenti della classe. D’altra parte oggi 6 alunni con disabilità su 10 cambiano insegnante di sostegno da un anno con l’altro. Su 285mila insegnanti di sostegno, ve ne sono oltre 85mila privi di specializzazione e ogni anno circa 10mila insegnanti di sostegno di ruolo ottengono il passaggio su cattedra comune.
La possibilità di chiedere la continuità con il docente non di ruolo slitta tuttavia come minimo di un anno: se ne parlerà per l’anno scolastico 2025/26. Sulla carta la norma è prevista dall’articolo 14 comma 3 del decreto legislativo 66/2017, ma la modifica del regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee (articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124) non è mai arrivata. Anche questa volta così il ministero è stato costretto a dire che le modalità attuative della novità, «nelle more dell’adozione del regolamento», sarà demandata «per l’anno scolastico 2025/26 a un decreto del Mim». Sempre l’art. 8 – lo ricordiamo –prevede la stessa possibilità di conferma anche per docenti che, pur privi di specializzazione per il sostegno, abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno tre anni.
Nuovi corsi per insegnanti di sostegno in cattedra senza titolo, il governo tira dritto
Nonostante le critiche, il governo ha tirato dritto sugli articoli 6 e 7, apportando solo alcuni ritocchi sugli altri due punti legati al sostegno e all’inclusione scolastica: la “sanatoria” per dare la specializzazione a chi ha già lavorato come docente di sostegno pur senza averne il titolo e il mini percorso formativo per “completare” la validità del titolo acquisito all’estero.
Educatori nella scuola dell’infanzia
Mentre si avvicina la data del 6 agosto, termine entro cui gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti dovrebbero chiedere l’iscrizione al nuovo, rispettivo albo, ecco che arriva un chiarimento rispetto agli educatori nei servizi per l’infanzia. L’articolo aggiuntivo 8-bis modifica l’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dicendo che «continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019». Grande la confusione sotto il cielo, perdipiù con le caselle di posta elettronica di alcuni tribunali intasate dalle tante mail in arrivo.
Trasporto scolastico per gli studenti con disabilità
Un altro articolo aggiuntivo, il 9-bis, incrementa il fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità aggiungendo tra i suoi ambiti – dal 2025 – anche il finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. Il fondo aumenta di 14,46 milioni di euro per l’anno 2024, di 213,46 milioni di euro per l’anno 2025, di 158,43 milioni di euro per l’anno 2026 e di 108,48 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
Le coperture per l’anno 2024 vengono da riduzione del fondo previsto dal decreto legislativo 62/2024 per la formazione degli operatori in vista dell’avvio da gennaio 2024 della sperimentazione in 9 province della nuova valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Per gli anni successivi, la copertura è indicata nel fondo Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità previsto dalla legge di bilancio per il 2022 (quello che ha sostituito il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza).
Il dossier del Servizio del Bilancio dello Stato segnala che il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità è già stato oggetto di riduzione per provvedere agli oneri derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega in materia di disabilità di cui alla legge n. 227 del 2021. Pertanto «la riduzione del Fondo prevista dalla disposizione in esame, alla luce degli utilizzi già previsti dai provvedimenti attuativi della delega di cui alla legge n. 227 del 2021, ne determina, quantomeno con riferimento al triennio 2024-2026, l’integrale definanziamento», si legge. «Appare, pertanto, necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse del Fondo anche per gli anni successivi al 2026 e all’assenza di ulteriori interventi legislativi da finanziare a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo».
Il riordino dell’Indire
L’articolo 7-bis introduce il Riordino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa-Indire. Su proposta del ministro dell’Istruzione e del Merito, sentito il ministro dell’Università e della ricerca, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario che presieda alla fase di transizione e elabori entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell’Indire.
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