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Senza Iva la pubblicità gratuita e a favore delle associazioni

L'agevolazione fiscale sarebbe appicabile in caso di prestazioni ufficiali gratis a favore delle onlus.

di Salvatore Pettinato

Siamo un?associazione onlus che sta pensando a una serie di iniziative per far conoscere il nostro sodalizio e l?attività che svolgiamo. Vorremmo sapere se le operazioni di divulgazione pubblicitaria che verrebbero svolte a nostro beneficio sono sempre fuori dal campo di applicazione dell?Imposta sul valore aggiunto (Iva) oppure se sono agevolate solo quelle che ci vengono regalate direttamente.

L?agevolazione fiscale alla quale vi riferite, introdotta dall?articolo 14 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 e relativa alla esclusione da imposizione Iva delle prestazioni pubblicitarie rese nei confronti delle onlus, secondo una risoluzione ministeriale (la risoluzione n. 50/E – 79983 del 18 aprile 2000) diretta a dirimere un contrasto interpretativo sorto tra la Direzione regionale delle Entrate per il Veneto e l?Ufficio Iva di Firenze, sarebbe applicabile solo in occasione di prestazioni pubblicitarie gratuite a favore di onlus.
Anche se può sembrare abbastanza strana, l?agevolazione in parola è stata introdotta al fine di non rendere gravosa, al soggetto commerciale che la effettua, la prestazione pubblicitaria resa gratuitamente a favore di una onlus.

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