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Fisco: il regime Iva per gli apparecchi da divertimento presso circoli ricreativi

Esistono due casi distinti: la risoluzione dell'Agenzia Entrate in materia

di Benedetta Verrini

Come funziona il regime Iva degli apparecchi da divertimento e intrattenimento installati presso circoli ricreativi e associazioni? La questione, sollevata da un distributore di questi apparecchi, fa emergere due differenti fattispecie. Con la risoluzione n. 38 del 15 marzo 2004, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime tributario ai fini IVA applicabile nel caso di:   – apparecchi installati nei circoli ricreativi i quali a tal fine percepiscono un compenso, di norma parametrato agli incassi, a remunerazione dei servizi resi, consistenti nella fornitura dello spazio e dell’energia elettrica e nella custodia e pulizia dell’apparecchio; gli incassi derivanti dall’utilizzo degli apparecchi sono acquisiti direttamente dal gestore;  – apparecchi concessi in locazione ai circoli ricreativi che corrispondono a tal fine il compenso pattuito; gli incassi derivanti dall’utilizzo degli apparecchi sono acquisiti in questa ipotesi dal circolo ricreativo. Il testo integrale della risoluzione: RISOLUZIONE n. 38 del 15 marzo 2004 Istanza di interpello. Articoli 3 e 4 del DPR n. 633 del 1972. Art. 14-bis del DPR n. 640 del 1972. Apparecchi da divertimento e intrattenimento presso circoli ricreativi. Regime tributario ai fini IVA. QUESITO       Il Sig. XZ, che esercita attività di distribuzione, installazione e gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 del Testo Unico di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nonchè degli apparecchi meccanici ed elettronici di cui all’art. 14-bis, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, ha chiesto di conoscere il regime tributario ai fini IVA applicabile alle seguenti fattispecie:         a) apparecchi installati nei circoli ricreativi i quali a tal fine percepiscono un compenso, di norma parametrato agli incassi, a remunerazione dei servizi resi, consistenti nella fornitura dello spazio e dell’energia elettrica e nella custodia e pulizia dell’apparecchio. Gli incassi derivanti dall’utilizzo degli apparecchi sono acquisiti direttamente dal gestore;         b) apparecchi concessi in locazione ai circoli ricreativi che corrispondono a tal fine il compenso pattuito. Gli incassi derivanti dall’utilizzo degli apparecchi sono acquisiti in questa ipotesi dal circolo ricreativo. SOLUZIONE PROSPETTATA DALL’ISTANTE       L’interpellante ritiene che nell’ipotesi indicata sub a) il rapporto si instauri fra gestore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento e circolo ricreativo.      Il circolo ricreativo, secondo l’istante, effettua prestazioni di servizi nei confronti del gestore degli apparecchi e non nei confronti dei soci.       Tale attività, svolta con carattere di regolarità, sistematicità e ripetitività, con una serie di atti economici finalizzati all’adempimento delle obbligazioni assunte e con una minima organizzazione imprenditoriale, si configura quale attività di natura commerciale.       Ritiene, pertanto, l’interpellante che i corrispettivi percepiti dal circolo devono essere assoggettati all’imposta sul valore aggiunto e il circolo medesimo deve emettere, secondo la disciplina generale ai fini IVA, la relativa fattura con addebito dell’imposta nei confronti del gestore.       Sul gestore gravano, invece, l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA relativa all’utilizzo degli apparecchi in argomento.       Nell’ipotesi sub b), secondo l’interpellante, la concessione in locazione al circolo degli apparecchi si configura come prestazione di servizio resa dietro corrispettivo, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, n. 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.       L’imprenditore che loca gli apparecchi deve, pertanto, emettere fattura nei confronti del circolo, con addebito dell’IVA relativa, ma non è tenuto a corrispondere per l’utilizzo degli stessi né l’imposta sugli intrattenimenti né la relativa IVA. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE       Relativamente alla ipotesi indicata sub a), si è dell’avviso che il rapporto giuridico conseguente all’installazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento si instauri, come ritenuto dall’interpellante, fra circolo ricreativo e gestore e non fra lo stesso circolo e i propri soci.       Il circolo ricreativo, infatti, a fronte di un compenso, provvede in via continuativa alla fornitura di servizi (consistenti nel mettere a disposizione il locale ed il consumo dell’energia elettrica e nella custodia e pulizia degli apparecchi) nei confronti del gestore e non dei propri soci.      In tal caso, non può, pertanto, trovare applicazione l’art. 4, comma 4, del DPR n. 633 del 1972, che, per le associazioni politiche, sindacali, e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, prevede la non commercialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio se rese ai soci, associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.       Ai fini della rilevanza IVA dei servizi prestati dal circolo nei confronti del gestore, si deve, quindi, verificare se, in concreto, sussista o meno una complessa struttura organizzativa diretta alla manutenzione e gestione degli apparecchi da divertimento, tenendo conto, anche sotto il profilo quantitativo, dell’entità dell’attività svolta attraverso l’utilizzo degli stessi apparecchi.       Pertanto, qualora si riscontri la presenza di una struttura organizzativa come sopra detto, il circolo ricreativo è tenuto, ai sensi del DPR n. 633 del 1972, ad emettere fattura per le prestazioni rese nei confronti del gestore degli apparecchi, addebitando a quest’ultimo l’IVA relativa, con l’applicazione dell’aliquota nella misura del 20 per cento.      Le imposte per l’utilizzo degli apparecchi da divertimento e intrattenimento devono essere assolte, invece, dal gestore degli stessi che acquisisce gli incassi delle giocate.       Per quanto riguarda l’ipotesi sub b) si è dell’avviso che la concessione in locazione degli apparecchi di cui trattasi sia riconducibile, come ritenuto dall’interpellante, nell’ambito delle prestazioni di servizio previste dall’art. 3, secondo comma, n. 1, del DPR n. 633 del 1972.       In tal caso, infatti, l’imprenditore non svolge l’attività di intrattenimento, ma si limita a concedere al circolo ricreativo il godimento degli apparecchi da divertimento, dietro corrispettivo.       Tale contratto rientra, pertanto, tra “le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili” menzionate dal citato art. 3, secondo comma, n. 1.       Da ciò deriva che l’imprenditore che loca gli apparecchi deve certificare il compenso ricevuto dal circolo con addebito dell’IVA relativa.      Non gravano, invece, sull’imprenditore le imposte dovute in relazione all’utilizzo degli apparecchi dati in locazione, atteso che i relativi proventi sono acquisiti direttamente dal circolo ricreativo.       E’ il circolo ricreativo, infatti, che, acquisendo la disponibilità degli apparecchi, presta il servizio di intrattenimento a favore dei soci ed incassa direttamente da questi ultimi i proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui trattasi.       La natura commerciale di tale ultimo servizio reso dal circolo è esclusa, sempre che rientri tra le finalità istituzionali del circolo, dall’art. 4, comma 4, del DPR n. 633 del 1972, con conseguente non imponibilità, ai fini dell’IVA, dei relativi proventi incassati.      La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentato alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.


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