Volontariato
Calamità naturali:arriva assicurazione agevolata per agricoltori
Dopo che gelo e siccita' hanno condizionato pesantemente l' andamento produttivo del settore agricolo nel 2003, con danni per circa due miliardi di euro, arriva l' assicurazione per il comparto.
E’ stato infatti definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo sugli ‘interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole che introduce innovazioni in materia di calamita’ naturali in agricoltura. Soddisfazione per l’ approvazione e’ stata espressa dalla Coldiretti nel sottolineare che il provvedimento ”si pone concretamente l’obiettivo di incentivare l’intervento assicurativo nei campi”, ritenuto il principale e piu’ efficace strumento di indennizzo per gli imprenditori agricoli in caso di calamita’ naturali ma anche per accelerare i tempi e le procedure degli interventi contributivi. Il provvedimento potra’ facilitare, attraverso un Piano assicurativo annuale, la diffusione di polizze multirischio e pluririschio, per consentire agli imprenditori una copertura piu’ completa dei rischi aziendali, atmosferici e derivanti da malattie delle piante e degli animali (fitopatie o epizoozie). Maggiore spazio potra’ inoltre essere riconosciuto in termini di sostegno finanziario anche alle iniziative di tipo mutualistico per rendere le imprese agricole piu’ coinvolte nella elaborazione di strumenti innovativi adeguati alle esigenze produttive e di mercato. Il decreto prevede l’intervento del Fondo di solidarieta’ nazionale attraverso misure volte a incentivare la stipula di assicurazioni contro i danni alla produzione e alle strutture agricole ed il sostegno di iniziative mutualistiche limitando i contributi per interventi compensativi esclusivamente al caso di rischi non assicurabili. Possono essere oggetto di polizze agevolate o di intervento compensativo le calamita’ naturali e gli eventi eccezionali (quali terremoti, valanghe, frane e inondazioni), e le avverse condizioni atmosferiche (grandine, gelo, siccita’, pioggia) per le quali possono essere concesse agevolazioni contributive o assicurative quando arrecano danni, almeno del 20% nelle aree svantaggiate o del 30% nelle altre zone. In questo caso i contributi possono coprire fino all’ 80% del premio mentre, qualora il contratto assicurativo copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamita’ naturali o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato potra’ essere concesso fino al 50% del costo del premio. Nel caso di danni alle colture non ammesse all’assicurazione agevolata, agli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono essere concessi contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato, prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si e’ verificato l’evento e per l’anno successivo nonche’ sospensioni delle rate creditizie. I danni a fabbricati, comprese le serre, possono essere indennizzati con contributi fino al 100% dei costi effettivi. Altri interventi riguardano infine l’ esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e la possibilita’ di accesso alla controgaranzia della Sezione Speciale di cui all’ articolo 21 della legge.
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