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Leggi: in vigore legge su fecondazione assistita

In vigore da oggi la legge, una scheda

di Redazione

No alla fecondazione eterologa, divieto di sperimentazione sugli embrioni, tutela del nascituro. Sono alcuni dei punti della legge sulla fecondazione assistita, in vigore da domani. Il provvedimento, contestato da piu’ parti durante tutto l’iter, e’ stato approvato dalla Camera in via definitiva il 10 febbraio, oltre un anno e mezzo dopo il primo via libera di Montecitorio a luglio 2002. Intanto, oggi al ministero della Salute si e’ insediata la Commissione che riunisce una ventina di esperti, fra ginecologi, bioeticisti, giuristi. Fra i loro compiti, ha spiegato oggi il ministro Girolamo Sirchia, definire i requisiti per l’autorizzazione dei centri in cui si praticano le tecniche di fecondazione assistita e per la loro valutazione e verifica nel tempo. La commissione valutera’ anche la possibilita’ della cosiddetta ‘casa degli embrioni’. Ecco cosa prevede la legge in vigore da domani: – TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO. Il progetto di legge garantisce il diritto a nascere del concepito. I bambini che verranno alla luce con queste tecniche saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa. – DIVIETO DI CLONAZIONE UMANA. Si vieta la sperimentazione sugli embrioni e il loro congelamento. E’ possibile produrre non piu’ di tre embrioni per volta, il numero necessario a un unico e contemporaneo impianto. E’ prevista l’adottabilita’ degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l’impianto da almeno tre anni. E’ vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell’embrione. – CRIOCONSERVAZIONE. E’ consentita solo quando il trasferimento nell’utero degli embrioni non e’ possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. -NO ALL’ETEROLOGA. La legge vieta la fecondazione con seme od ovuli di persone estranee alla coppia. – ACCESSO ALLE TECNICHE. Il ricorso alla fecondazione assistita e’ consentito solo e’ se accertata l’impossibilita’ di rimuovere altrimenti le cause che impediscono la procreazione, ed e’ comunque circoscritto ai casi di sterilita’ o di infertilita’ inspiegata o accertata. Potranno avvalersi di queste tecniche solo le coppieformate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in eta’ potenzialmente fertile ed entrambe viventi. – CONSENSO. La donna puo’ revocare il proprio si’ al trattamento solo ”fino al momento della fecondazione dell’ovulo”. Dopo si deve procedere al trasferimento dell’embrione in utero. -I CENTRI. Gli interventi potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un registro che sara’ realizzato all’Istituto superiore di sanita’. I requisiti di cui i centri devono necessariamente essere in possesso verranno definiti con un decreto ‘ad hoc’. – SANZIONI. Sono previste sanzioni amministrative e penali per chi non rispettera’ le norme. Lo specialista dovra’ pagare una multa tra 300.000 e 600.000 euro se utilizza gameti estranei alla coppia, tra 200.000 e 400.000 se pratica la fecondazione assistita a un single, un minorenne o a coppie dello stesso sesso. Se la struttura non e’ autorizzata, la sanzione puo’ arrivare a 300.000 euro. Il commercio di embrioni o gameti viene punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con multe da 600.000 a un milione di euro, i tentativi di clonazione con la reclusione da 10 a 20 anni e fino a un milione di euro.


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