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Agevolazioni fiscali: nella 398/91 restano due i requisiti previsti

E' indubbia la necessaria sussistenza di essere un'associazione sportiva dilettantistica e l'affiliazione alla federazione.

di Salvatore Pettinato

Sono il presidente di un?associazione sportiva dilettantistica e vorrei conferma del fatto che un tribunale ha specificato che, per applicare il regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398 del 1991, non occorre essere affiliati ad alcuna federazione sportiva.

La pronuncia cui si riferisce è, molto probabilmente, una recente sentenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione (n. 17119 del 2003) la quale ha sancito un principio alquanto innovativo in tema di agevolazioni fiscali verso soggetti associativi che si occupano di sport a livello dilettantistico.
La sentenza citata ha statuito che, ai fini della applicabilità del regime agevolato di determinazione del reddito previsto dalla legge 398/91 per le associazioni sportive dilettantistiche, l?affiliazione a una federazione sportiva sia soltanto “indice emblematico dello svolgimento di particolari attività” e non requisito soggettivo essenziale per l?applicazione del regime in parola.
Nonostante la citata sentenza della Cassazione, è però opportuno sottolineare come dalla lettura della norma (art.1 della legge 398/91) sembrerebbe indubbia la necessaria sussistenza di entrambi i requisiti soggettivi (1. associazione sportiva dilettantistica; 2. affiliata alla federazione). Probabilmente la Corte di Cassazione si è spinta oltre il semplice dettato normativo e ha dato peso al concetto sostanziale di esercizio di attività sportiva dilettantistica da parte di un?associazione.

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